I.C.I.  ANNO 2009

 

   Visto il  d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'imposta e recante la sua disciplina) e successive modificazioni ed integrazioni;

   Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

   Vista la deliberazione di C.C. del 5 marzo 2007, n. 10 con la quale sono state approvate le aliquote per la determinazione dell’imposta per l’anno 2007;

   Visto che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale (Legge Finanziaria 2007)”, anche per l’anno di imposta 2009 si intendono confermate le aliquote approvate con deliberazione di C.C. n. 10 del 5.3.2007 relativamente all’anno 2007;

 

 

r e n d e   n o t o  

 

ESENZIONE ICI

A decorrere dall'anno 2008, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1 del d.l. 27/05/2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24/07/2008, n. 126 , l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è esente dal pagamento dell’I.C.I. .

            Sono escluse dall'esenzione, in ogni caso, le abitazioni principali qualora appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli) e le relative unità immobiliari destinate a pertinenza delle stesse.

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la dimora abituale, vale a dire (salvo prova contraria), quella presso la quale il contribuente ha stabilito la propria residenza anagrafica.

In caso di più contitolari, l'esenzione spetta  a coloro che utilizzano l'immobile come propria abitazione principale e per la relativa quota di possesso.

Per effetto delle medesime disposizioni e dei successivi chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in virtù del vigente regolamento comunale I.C.I., sono inoltre esenti le abitazioni assimilate all'abitazione principale, e più precisamente:

 1. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti fino al 1° grado, oppure, a parenti fino al 2° grado qualora il grado intermedio sia mancante, purché gli stessi vi abbiano stabilito la loro residenza anagrafica. Per questa fattispecie non sono mai equiparate ad abitazione principale gli immobili censiti nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9.

 

 ALIQUOTE  I.C.I. IN VIGORE PER L’ANNO 2009 

 

 1.   Aliquota ordinaria: è stabilita nella misura del 7 per mille (si applica per tutte le fattispecie che non rientrano in quelle di seguito indicate);

 

 2.   Abitazione principale: l’aliquota è stabilita nella misura del 4,9 per mille (soltanto per le unità immobiliare censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9);

 a)   l’unità immobiliare destinata a pertinenza dell’abitazione principale (non più di una) classificata o classificabile nelle categorie catastali C2 oppure C6,  usufruisce dell’aliquota ridotta prevista per la stessa.

 

 3.   Abitazioni locate, con contratto stipulato in conformità dell’accordo territoriale sulle locazioni abitative (Legge n. 431/98, art. 2, comma 3 e art. 3, comma 1): è stabilita l’aliquota nella misura del 4,3 per mille;

 

 4.   Unità immobiliari ad uso abitativo (non locate) per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: l’aliquota è stabilita nella misura del 9 per mille.

 

 

Detrazione di imposta:

 

Ø       euro 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente.

 

 

 

RIVALUTAZIONE  RENDITE  CATASTALI  E  REDDITI  DOMINICALI  DEI  TERRENI  AGRICOLI

 

Anche per l’anno 2009, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta, tutte le rendite catastali, definitive o presunte, devono essere rivalutate del 5%. La rivalutazione non opera per i fabbricati del gruppo D  interamente posseduti da impresa, distintamente contabilizzati e sforniti di rendita catastale; in tal caso l’imponibile ICI è costituito dal costo di acquisizione e dagli eventuali costi incrementativi, rivalutati secondo i coefficienti approvati annualmente con decreto ministeriale (per l'anno 2009 decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2009).

 

Per i terreni agricoli il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25% .

 

 

TERMINI  PER    IL   VERSAMENTO  DELL’IMPOSTA

 

  

 ACCONTO

ENTRO IL

16 giugno 2009

 

      

·          1^ rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate nell’anno di imposta precedente   

·          oppure, versamento in un’unica soluzione del 100% dell’imposta calcolata sulle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno di imposta in corso

  

 SALDO

ENTRO IL

16 dicembre 2009

 

       

·          2^ rata pari al saldo dell'imposta dovuta per l’intero anno di imposta in corso 

 

 

 

 

I  contribuenti  residenti  all’estero (iscritti all’AIRE) possono effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2009, in alternativa alle modalità di cui ai punti precedenti, applicando la maggiorazione pari al 3 per cento.

 

 

 

AREE FABBRICABILI

 

E’ considerata area fabbricabile, e pertanto soggetta al pagamento dell’I.C.I., l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla sua approvazione o dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

 

Modalità di pagamento:

 

Ø       il versamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Quarrata, può essere  effettuato su c/c postale n. 277517, intestato a “Comune di Quarrata – Servizio Tesoreria I.C.I.”;   

Ø       in virtù dell’entrata in vigore del comma 55, art. 37 del d.l. 223/06, convertito con la Legge 248/06, il versamento dell’imposta può essere effettuato anche mediante il modello F24, presso tutti gli sportelli degli istituti bancari e degli uffici postali.

 

Tutti i versamenti devono essere arrotondati all’euro: per difetto, se la frazione è inferiore od uguale a 49 centesimi, ovvero, per eccesso, se uguale o superiore a 50 centesimi.

 

 

DICHIARAZIONE ICI

                           

A decorrere dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) deve essere presentata soltanto nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale [fattispecie per le quali non siano state applicate le procedure telematiche previste dall’art. 3–bis del d. lgs. n. 463 del 18/12/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (M.U.I.)].

 

Pertanto, la dichiarazione I.C.I., limitatamente ai presupposti d’imposta sorti o variati dopo il 1° gennaio 2008,  deve essere presentata:

 

o        entro il 30 giugno 2009 se la presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2009) è effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;

 

o        entro il 30 settembre 2009 se la presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO) è effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente, ovvero, se è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione, come approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2009, è reperibile presso l’URP del Comune di Quarrata (situato in via Corrado da Montemagno), oppure,  all’indirizzo internet http://www.comune.quarrata.pt.it/Entrate .

La consegna potrà avvenire presentando il modello direttamente al Servizio Protocollo Generale (presso gli uffici situati in Via Vittorio Veneto n. 2), oppure, mediante spedizione postale con raccomandata senza ricevuta di ritorno in busta chiusa, recando la dicitura “Dichiarazione I.C.I. anno 2008”.

 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito, potrete contattare il Servizio Entrate ai numeri telefonici:  0573   771209 – 242 -278 , oppure, direttamente allo sportello durante gli orari di apertura al pubblico (martedì: ore 8.30 – 12.00 / 15.00 - 18.00; sabato: ore 8.30 – 12.00).

 

Quarrata, 14 maggio 2009

                                                               

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE

                                                                                                  Dott. Marco Baldi