Ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale (legge finanziaria 2007)”, per l’anno di imposta 2008 si intendono confermate le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di C.C. n. 10 del 5.3.2007 relativamente all’anno 2007.

 

 

ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2008

 

Le aliquote in vigore per l’anno di imposta in corso sono le seguenti:

 

  l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; (si applica in tutte le fattispecie che non rientrano in quelle indicate in seguito);

• l’aliquota prevista per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente (persone fisiche soggetti passivi, soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune) è pari al 4,9 per mille;

 

La pertinenza dell’abitazione principale (non più di una) classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 o C/6, che costituisce pertinenza dell’abitazione principale usufruisce dell’aliquota ridotta prevista per la stessa.

Sono inoltre equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di imposta:

a.        l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b.       l’abitazione posseduta da un soggetto obbligato per legge a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

 

Ai soli fini dell’aliquota ridotta (in questi casi non si usufruisce, pertanto, della detrazione di € 103,29 e della ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille) sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’art. 8, 2 comma, del Decreto Legislativo n. 504/1992:

o        le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la occupano quale loro residenza, oppure a parenti fino al 2° grado purché il grado intermedio sia mancante. Nella presente fattispecie non sono mai equiparate ad abitazione principale gli immobili di categoria catastale A1, A7, A8 e A9;

o        le abitazioni locate, con contratto stipulato in conformità dell’accordo territoriale sulle locazioni abitative (Legge n. 431/98, art. 2, comma 3 e art. 3, comma 1); nella presente fattispecie si applica una ulteriore riduzione rispetto all’aliquota ridotta per l’abitazione principale nella misura dello 0,6 per mille (pertanto, per questa fattispecie, l’aliquota è pari al 4,3 per mille);

  l’aliquota nella misura del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

 

Detrazioni di imposta:

ü       stabilite per legge:

o        euro 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e per le unità immobiliari ad essa equiparate, ad eccezione di quelle di cui ai punti successivi;

o        ulteriore detrazione: ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis) del d. lgs. n. 504/92, a decorrere dall’anno di imposta 2008, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile prevista per il calcolo dell’I.C.I. Tale ulteriore detrazione deve essere fruita fino al limite massimo di 200 euro e non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;

ü       maggiori detrazioni stabilite dal comune:

o        euro 170,43 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel territorio del Comune con reddito derivante unicamente da pensione non superiore a quello minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 10% (ad esclusione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A7, A8 e A9). Il soggetto interessato può, in alternativa alla presentazione della dichiarazione, attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra descritte, mediante la presentazione all’ufficio di una dichiarazione sostitutiva entro la data di scadenza del versamento a saldo per l’anno di imposta per il quale intende applicare l’agevolazione. In questo caso, l’agevolazione produrrà i suoi effetti per l’anno nel quale la dichiarazione è presentata e per i successivi, fino a che ne sussistano le condizioni;

o        euro 258,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal contribuente disabile totale (o che ha nel proprio nucleo familiare persone conviventi nelle medesima situazione) e l’ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 10.000,00. La detrazione di imposta è di euro 180,00 in caso di ISEE superiore a € 10.000,00 e non superiore a € 15.000,00. Tale maggiore detrazione non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A7, A8 e A9.