COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2007
COME E QUANDO PAGARE L’I.C.I. PER L’ANNO 2007
Le aliquote ICI del 2007 sono state deliberate con atto C.C. n. 10 del 5.03.2007.
Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 277517 (intestato a “Comune di Quarrata – Servizio Tesoreria I.C.I”) con gli appositi bollettini.
Il pagamento può essere effettuato anche mediante l’utilizzo del modello F24 (per effetto dell’art. 37, comma 55, del DL 223/2006 e come indicato dal Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di compensare il debito Ici con eventuali crediti di imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Non devono essere, invece, utilizzati i bollettini, che si trovano negli uffici postali, intestati al Concessionario per la riscossione (G.E.T.)
Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso deve essere effettuato in due rate:
· la prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (anno 2006) e deve essere versata entro il 16 giugno;
· la seconda rata deve essere pari al saldo dell’I.C.I. dovuta per l’intero anno 2007 ed è comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata; deve essere versata dal 1° al 16 dicembre.
E' possibile versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il 16 giugno. In questo caso l'imposta dovrà essere calcolata applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore quest'anno e non quelle deliberate per l’anno precedente.
Oltre che agli sportelli delle Poste, il versamento può essere fatto presso la tesoriera del Comune di Quarrata (Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) senza il costo della commissione, compilando e consegnando, comunque, il bollettino.
Si ricorda che non devono essere versate le somme inferiori a € 5,00 (cinque/00) su base annua.
Nel caso l’ammontare relativo alla prima rata non superi il citato importo minimo, esso va versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. Esempio: ICI dell’intero anno pari ad 5,00: si versa tutta a dicembre.
Al di sotto del limite di € 5,00 su base annua niente è dovuto.
COME COMPILARE IL BOLLETTINO
Leggere e seguire le "Modalità di compilazione" stampate sul retro del bollettino. Inoltre:
· l’importo complessivo da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Tale operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale: se il terzo decimale è inferiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, se, invece, è uguale o superiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso;
· nella casella dedicata all’"abitazione principale" va indicato soltanto l'importo dovuto per l'abitazione principale del contribuente, titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sullo stesso, al netto della detrazione stabilita per l'abitazione principale;
· gli importi dovuti per le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, nonché quelli relativi ai fabbricati ai quali, per disposizione di legge o deliberazione comunale, è riconosciuto un trattamento di favore analogo a quello dell'abitazione principale, vanno indicati nella casella dedicata agli "altri fabbricati";
· nella casella dedicata alla "detrazione per l'abitazione principale" va indicato l'importo della detrazione applicata;
· nelle caselle dedicate al "numero dei fabbricati" va indicato il numero delle unità immobiliari alle quali si riferisce il versamento;
· in caso di pagamento dell'intera imposta entro il 16 giugno devono essere barrate sia la casella dell'acconto sia quella del saldo.
ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2007
Il Consiglio Comunale con atto n. 10 del 5/3/2007 ha determinato le seguenti aliquote per l’anno 2007:
• l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; (si applica a tutti i casi che non rientrano in quelli indicati sotto)
• l’aliquota nella misura ridotta è stabilita al 4,9 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente (persone fisiche soggetti passivi, soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune).
La pertinenza dell’abitazione principale (non più di una) classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 o C/6, che costituisce pertinenza di un’abitazione principale usufruisce dell’aliquota ridotta prevista per la stessa.
Sono inoltre equiparate all’abitazione principale:
a. l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti affittata;
b. l’abitazione affittata solo ed esclusivamente con contratto stipulato in conformità dell’accordo territoriale sulle locazioni abitative (L. 431/98, art. 2, comma 3 e art. 3, comma 1); nella presente fattispecie si applica una ulteriore riduzione rispetto all’aliquota ridotta per l’abitazione principale nella misura dello 0,6 per mille (pertanto per questa fattispecie l’aliquota è determinata al 4,3 per mille).
c. due o più unità immobiliare contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata la presentazione e la successiva accettazione dall’UTE della regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime (l’equiparazione in questo caso decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione);
d. l’abitazione posseduta da un soggetto obbligato per legge a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
Ai soli fini dell’aliquota ridotta (pertanto in questo caso non si usufruisce della detrazione di € 103,29) sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’art. 8, 2 comma, del Decreto Legislativo n. 504/1992:
l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1^ grado che la occupano quale loro residenza oppure a parenti fino al 2^ grado purché il grado intermedio sia mancante; nella presente fattispecie non sono mai equiparate ad abitazione principale gli immobili di categoria catastale A1, A7, A8 e A9.
• l’aliquota nella misura del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Sono previste le seguenti detrazioni d’imposta (esclusi gli immobili dati in uso gratuito a parenti):
· € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e per le unità immobiliari ad essa equiparate, ad eccezione di quelle di cui ai punti successivi;
· € 170,43 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel territorio del Comune con reddito derivante unicamente da pensione non superiore a quello minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 10% (con esclusione dei contribuenti che abitano in immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8 e A9. Il contribuente può attestare l’esistenza delle condizioni che danno luogo alla agevolazione anche mediante dichiarazione sostitutiva da presentarsi entro il termine del 16 giugno.
· € 258,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal contribuente disabile totale (o che ha nel proprio nucleo familiare persone conviventi nelle medesima situazione) e l’ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 10.000,00. La detrazione di imposta è di € 180,00 in caso di ISEE superiore a € 10.000,00 e non superiore a € 15.000,00. La detrazione di questo punto non si applica agli immobili di categoria catastale A1, A7, A8 e A9.
PER CALCOLARE L’IMPOSTA DA PAGARE SI APPLICA UNA DELLE SUDDETTE ALIQUOTE AL VALORE DEGLI IMMOBILI, DETERMINATO COME SEGUE:
Valore dei fabbricati
Per i fabbricati (cioè le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:
· per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/ 1.
· Per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.) (art. 2, comma 45 DL 262/2006)
· per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati).
· per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Le rendite da assumere sono quelle risultanti in catasto al 1 gennaio 2007 aumentate del 5%.
Se, invece, il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà regolarizzare quanto prima la situazione in catasto con la procedura DOCFA di cui al Decreto Ministeriale n. 701 del 19.4.1994.
Valore dei fabbricati di interesse storico o artistico
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora Decreto Legislativo n. 490 del 29.10.1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”), si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato in catasto è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Il fabbricato, infatti, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, viene assimilato ad un’abitazione.
Valore dei fabbricati delle imprese
Fanno eccezione ai suddetti criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D, se sforniti di rendita catastale, oppure ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse storico od artistico.
Valore delle aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, riferito al primo gennaio dell’anno di imposizione, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Valore dei terreni agricoli
Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
Il reddito dominicale da usare è quello che risulta in catasto al 1 gennaio 2007, aumentato del 25%. Si ricorda che i redditi dominicali indicati negli atti catastali non includono tale aumento.
NB con delibera C.C. n. 12/2006 il regolamento comunale ICI è stato integrato con l’art. 9 che relativamente alle aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:
a) il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l’80% del proprio reddito e che dedichi all’attività agricola almeno l’80% del proprio tempo lavorativo;
b) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.
La domanda deve essere presentata, entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.
Il regolamento ICI può essere consultato anche sul sito internet del Comune di Quarrata – http://www.comune.quarrata.pt.it
PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI:
Servizio Tributi, p.zza della Vittoria 1, tel. 0573/771209/242, aperto al pubblico nel seguente orario:
ü martedì: dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
ü sabato: dalle 8.30 alle 12.00.
e-mail : tributi@comune.quarrata.pt.it
N.B.
COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE ai fini dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Poiché a decorrere dal 1 gennaio 2007 non può più essere utilizzato in via generale il sistema della comunicazione, permane nella disciplina dell’Ici la sola dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504 del 1992.
Dato atto che per il Comune di Quarrata dall’anno di imposta 2004 l’obbligo di denuncia ICI ministeriale era stato sostituito dall’obbligo di comunicazione ICI e che non è stato al momento emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio di cui al comma 53, dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n, 248, con il quale viene accertato l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali
dal 1 gennaio 2007
deve essere presentata la dichiarazione Ici a norma dell’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente agli immobili siti nel territorio dello Stato per i quali, nel corso del 2006, si sono verificate modificazioni cosi come indicato nel modello “dichiarazione per l’anno 2006 Imposta Comunale sugli Immobili” approvato con decreto del direttore dell’Ufficio federalismo fiscale del 26 aprile 2007.
Tuttavia, data la novità recata dalla legge finanziaria per l’anno 2007, i contribuenti che alla data del 1 maggio 2007 hanno già presentato la comunicazione relativamente alle variazioni intervenute nel 2006, non devono effettuare alcun ulteriore adempimento dichiarativo.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2006.
Si raccomanda di leggere le istruzioni del modello di dichiarazione Ici.