ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L'ANNO 2006
COME E QUANDO PAGARE L'I.C.I. PER L'ANNO 2006
Le aliquote ICI del 2006 sono identiche a quelle dello scorso anno, pertanto, se la situazione del contribuente non ha subito variazioni, il tributo da versare sarà pari a quello dell'anno 2005.
Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n° 277517 (intestato a "Comune di Quarrata - Servizio Tesoreria I.C.I") con gli appositi bollettini.
Non devono essere, invece, utilizzati i bollettini che si trovano negli uffici postali, intestati al Concessionario per la riscossione (G.E.T.).
Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate:
- la prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (anno 2005) e deve essere versata entro il 30 giugno 2006;
- la seconda rata deve essere pari al saldo dell'I.C.I. dovuta per l'intero anno 2006 ed è comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata; deve essere versata dal 1° al 20 dicembre 2006.
E' possibile versare l'ICI complessivamente dovuta in un'unica volta entro il 30 giugno 2006. In questo caso l'imposta dovrà essere calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore quest'anno e non quelle deliberate per l'anno precedente.
Oltre che agli sportelli delle Poste, il versamento può essere fatto presso la tesoriera del Comune di Quarrata (Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) senza il costo della commissione, compilando e consegnando, comunque, il bollettino.
Non è possibile l'utilizzo del modello di pagamento F24.
Si ricorda che non devono essere versate le somme inferiori a € 2,07 (duevirgolazerosette) su base annua.
Nel caso l'ammontare relativo alla prima rata non superi il citato importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo. Esempio: ICI dell'intero anno pari ad € 2,07: si versa tutta a dicembre.
Al di sotto del limite di € 2,07 su base annua niente è dovuto.
COME COMPILARE IL BOLLETTINO
Leggere e seguire le "Modalità di compilazione" stampate sul retro del bollettino. Inoltre:
- l'importo complessivo da versare deve essere arrotondato al centesimo più vicino. Tale operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale: se il terzo decimale è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto; se invece è uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso;
- nella casella dedicata all'"abitazione principale" va indicato soltanto l'importo dovuto per l'abitazione principale del contribuente, titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sullo stesso, al netto della detrazione stabilita per l'abitazione principale;
- gli importi dovuti per le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, nonché quelli relativi ai fabbricati ai quali, per disposizione di legge o deliberazione comunale, è riconosciuto un trattamento di favore analogo a quello dell'abitazione principale, vanno indicati nella casella dedicata agli "altri fabbricati";
- nella casella dedicata alla "detrazione per l'abitazione principale" va indicato l'importo della detrazione applicata;
- nelle caselle dedicate al "numero dei fabbricati" va indicato il numero delle unità immobiliari alle quali si riferisce il versamento;
- in caso di pagamento dell'intera imposta entro il 30 giugno 2006 devono essere barrate sia la casella dell'acconto sia quella del saldo.
ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 2006
La Giunta Comunale con atto n. 31 del 02/03/2006 ha confermato le seguenti aliquote per l'anno in corso:
- l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; (si applica a tutti i casi che non rientrano in quelli indicati sotto)
- l'aliquota nella misura ridotta è stabilita al 5,2 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente (persone fisiche soggetti passivi, soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune). Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa. Sono inoltre equiparate all'abitazione principale:
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti affittata;
- l'abitazione affittata solo ed esclusivamente con contratto stipulato in conformità dell'accordo territoriale sulle locazioni abitative (L. 431/98, art. 2, c. 3 e art. 3, c. 1); nella presente fattispecie si applica una ulteriore riduzione rispetto all'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura dello 0,6 per mille (pertanto l'aliquota è al 4,6 per mille);
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata la presentazione e la successiva accettazione dall'UTE della regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime (l'equiparazione in questo caso decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione);
- l'abitazione posseduta da un soggetto obbligato per legge a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
Ai soli fini dell'aliquota ridotta (pertanto in questo caso non si usufruisce della detrazione di € 103,29) è equiparata all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, 2 comma, del decreto legislativo n. 504/1992, l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la occupano quale loro residenza oppure a parenti fino al 2° grado purchè il grado intermedio sia mancante; nella presente fattispecie non sono mai considerate abitazione principale gli immobili di categoria A1, A7, A8 e A9;
- l'aliquota nella misura del 9 per mille per le unità l'aliquota nella misura del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Sono previste le seguenti detrazioni di imposta (esclusi gli immobili dati in uso gratuito a parenti):
- € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e per le unità immobiliari ad essa equiparate, ad eccezione di quelle di cui ai punti successivi;
- € 170,43 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel territorio del Comune con reddito derivante unicamente da pensione non superiore a quello minimo INPS da lavoro dipendente maggiorato del 10% (con esclusione dei contribuenti che abitano in immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8 e A9. Il contribuente può attestare l'esistenza delle condizioni che danno luogo alla agevolazione anche mediante dichiarazione sostitutiva da presentarsi entro il termine del 30 giugno.
- € 258,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal contribuente disabile totale (o che ha nel proprio nucleo familiare persone conviventi nelle medesima situazione) e l'ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 10.000,00. La detrazione di imposta è di € 180,00 in caso di ISEE superiore a € 10.000,00 e non superiore a € 15.000,00. La detrazione di questo punto non si applica agli immobili di categoria catastale A1, A7, A8 e A9.
CALCOLO DELL'IMPOSTA DA PAGARE
PER CALCOLARE L'IMPOSTA DA PAGARE SI APPLICA UNA DELLE SUDDETTE ALIQUOTE AL VALORE DEGLI IMMOBILI, DETERMINATO COME SEGUE:
- Valore dei fabbricati
Per i fabbricati (cioè le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Le rendite da assumere sono quelle risultanti in catasto al 1 gennaio 2006 aumentate del 5%.
Se invece il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari e, comunque, dovrà regolarizzare quanto prima la situazione in catasto con la procedura DOCFA di cui al Decreto Ministeriale n. 701 del 19.4.1994.
- Valore dei fabbricati di interesse storico o artistico
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora Decreto Legislativo n. 490 del 29.10.1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali"), si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato in catasto è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Il fabbricato, infatti, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, viene assimilato ad un'abitazione.
- Valore dei fabbricati delle imprese
Fanno eccezione ai suddetti criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D, se sforniti di rendita catastale, oppure ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse storico o artistico.
- Valore delle aree fabbricabili (*)
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, riferito al primo gennaio dell'anno di imposizione, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- Valore dei terreni agricoli (*)
Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da usare è quello che risulta in catasto al 1 gennaio 2006, aumentato del 25%. Si ricorda che i redditi dominicali indicati negli atti catastali non includono tale aumento.
(*) con delibera C.C. n. 12/2006 il regolamento comunale ICI è stato integrato con l'art. 9 che relativamente alle aree fabbricabili su cui i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:
- il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola almeno l'80% del proprio tempo lavorativo;
- il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.
La domanda deve essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.
PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
Servizio Tributi, Piazza della Vittoria 1, tel. 0573/771209 - 0573/771242,
aperto al pubblico il martedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, e il sabato dalle 8.30 alle 12.00
e-mail
tributi@comune.quarrata.pt.it
Dall'anno di imposta 2004 l'obbligo di denuncia ICI ministeriale è stato sostituito dall'obbligo di comunicazione ICI (il modello è disponibile
cliccando qui e presso il Servizio Tributi e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico).
Il modulo, compilato e firmato, deve essere indirizzato al Comune di Quarrata, Servizio Tributi - Piazza della Vittoria n. 1 - 51039 Quarrata, tramite spedizione postale o consegna all'Ufficio Protocollo del Comune.
In caso di spedizione, il modello deve essere chiuso in busta su cui occorre scrivere "NON APRIRE, CONTIENE DENUNCIA TRIBUTARIA". Il modello si considera presentato il giorno della spedizione risultante dal timbro postale.
La comunicazione deve essere presentata entro il
31 luglio dell'anno successivo per:
- acquisto della soggettività passiva;
- cessazione della soggettività passiva;
- modifica della soggettività passiva (a puro titolo di esempio: acquisti e vendite di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli o comunque variazioni del numero di unità immobiliari soggette al tributo o delle loro risultanze catastali; formazione di nuove unità immobiliari; terreno o fabbricato che da cespiti I.C.I. divengono esenti; terreno o fabbricato che da esenti diventano cespiti I.C.I.; costituzione di diritti reali sulla cosa altrui).