Con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 15 marzo 2005, per l’anno 2005 sono state confermate le seguenti aliquote e detrazioni:
L’aliquota ordinaria è stabilita al 7 per mille;
L’aliquota nella misura ridotta è stabilita al 5,2 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente (persone fisiche soggetti passivi, soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune). Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa. Sono inoltre equiparate all’abitazione principale:
a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o d’usufrutto da anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti affittata;
b) l’abitazione affittata solo ed esclusivamente con contratto stipulato in conformità dell’accordo territoriale sulle locazioni abitative (L. 431/98, art. 2, c. 3 e art. 3, c. 1); nella presente fattispecie si applica una ulteriore riduzione rispetto all’aliquota agevolata per l’abitazione principale nella misura dello 0.6 per mille (pertanto l’aliquota è al 4.6 per mille).
c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata la presentazione e la successiva accettazione dall’UTE della regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime (l’equiparazione in questo caso decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione);
d) l’abitazione posseduta da un soggetto obbligato per legge a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
Ai soli fini dell’aliquota ridotta (PERTANTO IN QUESTO CASO NON SI USUFRUISCE DELLA DETRAZIONE DI € 103.29) sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’articolo 8, 2 comma, del decreto legislativo n. 504/1992:
a) L’ abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti FINO AL 1° GRADO che la occupano quale loro residenza oppure a parenti fino al 2^ grado purchè il grado intermedio sia mancante; nella presente fattispecie non sono mai equiparate ad abitazione principale gli immobili di categoria A / 1, A 7 / , A / 8 , A / 9;
L’aliquota relativa agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni è stabilita al 9 per mille. Detta aliquota si rende applicabile dal 18 febbraio 2004 data di pubblicazione in gazzetta ufficiale della delibera CIPE n. 87/ 2003.
Sono state previste le seguenti detrazioni di imposta (esclusi gli immobili dati in uso gratuito a parenti):
In particolari casi, il Sindaco, con provvedimento motivato, può concedere la rateizzazione dell’imposta. La richiesta può essere presentata unicamente dal contribuente che abbia il complessivo reddito familiare derivante da pensione minima o per situazioni di grave disagio economico e sociale temporaneo.
Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 153510 intestato a GET S.p.A. - Via Enrico Fermi 1, 51100 Pistoia, indicando Comune di Quarrata presso un qualsiasi ufficio postale o direttamente all’Esattoria.
Non è ammesso il pagamento utilizzando il mod. F 24 in quanto il Comune di Quarrata non ha stipulato la convenzione..
Per ulteriori informazioni e chiarimenti i cittadini si possono rivolgere al Servizio Tributi (telefono 0573 771242).