COMUNE DI PISTOIA
Aliquote I.C.I. per l'anno 2007
Estratto della deliberazione del Consiglio comunale n° 11 del 5/2/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
<omissis>
DELIBERA:
1) di stabilire, per l'anno 2007, con riferimento all’Imposta comunale sugli immobili:
a) l’aliquota nella misura del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per
le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; alle unità
immobiliari ad uso abitativo cedute in comodato con contratto registrato si applica l’aliquota
del 7 per mille;
b) l’aliquota nella misura ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi
aventi residenza anagrafica in questo Comune, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, anch’essi residenti in questo Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale e per non più di una pertinenza, anche se distintamente iscritta in
catasto, a condizione che sia classificata, o classificabile, nelle categorie catastali C/2, C/6,
C/7, che non sia locata, ma utilizzata dal proprietario o dal titolare del diritto reale di
godimento dell’abitazione; si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
c) l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari, e per le loro
pertinenze nei limiti suddetti, da chiunque possedute, locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
d) l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari, e per le loro
pertinenze nei limiti suddetti, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado
in senso ascendente o discendente, o ai parenti in linea collaterale di 2° grado, a condizione
che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini
anagrafici.;
e) l’aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili - accertate o dichiarate ai sensi
dell’art. 8 del D. legisl. 504/92 - o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nei centri storici – cioè immobili tutelati ai sensi degli artt.
5 e 6 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali
(D.Lgs. N°490/1999) e posti in zone classificate nel vigente Piano regolatore generale del
Comune come A - ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti; tali interventi devono, in ogni caso, rientrare tra
quelli sottoposti alla denuncia di inizio lavori o al rilascio di autorizzazione o concessione
edilizia ai sensi delle norme vigenti; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
f) l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
2) di stabilire che la detrazione ordinaria dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale è fissata in 104 euro;
3) di stabilire che la detrazione di cui sopra è elevata a 130 euro, qualora l’I.S.E.E. del nucleo
familiare a cui appartiene il soggetto passivo non sia superiore a 8700 euro;
4) di stabilire che la detrazione di cui sopra è elevata a 258 euro, qualora il soggetto passivo sia
disabile totale, o abbia nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella medesima
situazione, e, congiuntamente, qualora l’I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore a
10.000 euro;
5) di stabilire che per godere della maggiore agevolazione di cui ai precedenti punti 3 e 4 i
contribuenti interessati dovranno ottenere e conservare un’attestazione I.S.E.E. con scadenza
di validità non inferiore al 31/12/2007.