COPIA
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013
DELIBERAZIONE N. 20
In data: 30.03.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili - Approvazione aliquote per l'anno 2011.
L’anno duemilaundici, il giorno trenta nel mese di marzo alle ore 21.15, nella sala delle
adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
ALAMANNI MASSIMO Presente
BONELLI GIACOMO Presente
PARRILLO SALVATORE Presente
LARI IANA Presente
GALLAZZI LUIGI Presente
NICCOLI ALESSANDRO Presente
PINOCHI ROSSELLA Presente
MACCIONI BRUNO Presente
BENEFORTI MAURIZIO Presente
MARAIA ERMINIO Presente
BALATRESI LUIGI Presente
RASPA DESDEMONE Presente
ROSSI ALESSANDRO Presente
VENTURINI ALESSANDRO Presente
BALDASCINO GABRIELE Assente
PANZI FRANCO Presente
GIULIETTI GINO Presente
Totale presenti 16 Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. SOSSIO GIORDANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PINOCHI ROSSELLA assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Sono designati scrutatori i Sigg.: NICCOLI ALESSANDRO, ROSSI ALESSANDRO,
MARAIA ERMINIO
N. 20 in data 30.03.2011
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili - Approvazione aliquote per l'anno 2011.
Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
• che l'I.C.I. - Imposta comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs.
30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con
successivi provvedimenti legislativi;
VISTO l'art. 54 del D. Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale il
Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
VISTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48, e 172 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, competeva alla Giunta
Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello
schema di bilancio preventivo;
VISTO che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Lgs 18 Agosto 2002, n. 267, competeva al
Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe
ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
VISTO il comma 156 dell’ articolo unico della Legge Finanziaria 2007 il quale sostituisce la parola
“comune” con “consiglio comunale” all’ articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
30 dicembre 1992 n. 504, ovvero stabilisce che dal 01/01/2007 le aliquote I.C.I. devono essere
deliberate dal consiglio comunale e non più dalla giunta comunale;
VISTO il comma 6 dell’ art. 1 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) con il quale
vengono apportate modificazioni all’ articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
precisamente:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall’anno d’imposta 2009,
un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti
passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica
per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti
rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono
disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni”;
TENUTO CONTO che con propria precedente deliberazione del 09 marzo 2009, n. 17, esecutiva,
l’aliquota agevolata da applicare alla fattispecie indicata al punto precedente, venne stabilita nella
misura del 3,8 per mille integrando contestualmente e conseguentemente, per le modalità da seguire,
il vigente regolamento comunale;
VISTO l’articolo 77 bis,comma 30, della legge n. 133 del 06/08/2008, con il quale resta confermata
per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno
2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali,
delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello
Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27/05/2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, nella legge 24/07/2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui
rifiuti solidi urbani;
VISTO l’articolo 1 D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 126 (Esenzione Ici
prima casa) il quale dispone che:
“1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30/12/92 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo.
2 Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella
considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30/12/92, n. 504, e successive modificazioni, nonché
quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per
le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato
decreto n. 504 del 1992”
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto:
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
il D. Lgs. 267/2000;
la Legge di stabilità per l’anno 2011;
PREMESSO che con decreto del Ministero dell’ Interno in data 17 dicembre 2011, il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’ anno 2011 è stato prorogato al 31.03.2011;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; del Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti:
- favorevoli N. 12;
- astenuti N. 4 (Panzi, Rossi, Venturini, Giulietti);
su 16 consiglieri presenti e 12 votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;
D E L I B E R A
Per quanto espresso in narrativa che si intende qui richiamato e trascritto:
1) di confermare, per l’anno 2011, l’aliquota ICI agevolata del 5,5 per mille, per le abitazioni
principali non rientranti nell’esclusione ICI dell’articolo 1 del decreto legge 27/05/2008 n. 93,
convertito il legge 24/07/2008, n. 126 (Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente, ovvero i soggetti di cui al comma 6 dell’art. 1 della Legge 24/12/2007 n.
244 , Finanziaria 2008);
2) Di confermare per l'anno 2011 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale
sugli immobili, già in vigore nell'anno 2010:
a. Aliquota ordinaria = 6,50 per mille
b. Aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e relative
pertinenze, non locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi di contratto di
affitto registrato. Sono escluse le unità immobiliari concesse in comodato gratuito o comunque
utilizzati come dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi e i fabbricati
sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la
costruzione e l'alienazione di immobili = 7 per mille
c. Aliquota da applicare agli alloggi locati con contratti cosiddetti "convenzionati", ai sensi della
legge n. 431 del 09/12/1998 e stipulati in base ad accordi definiti in sede locale, tra sindacati di
categoria e l'Ente, a soggetti che li utilizzano come dimora abituale = 5 per mille
d. La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo così
come definito al precedente punto 1), è di Euro 103,291 (L. 662/96 art. 3, comma 55, punto 2).
e. Per i soggetti passivi d'imposta che si trovano nelle condizioni di disabilità riconosciuta dalla
competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile nella misura di almeno il
74%, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a Euro
154,937.
f. Per i soggetti passivi d’imposta ultrasettantacinquenni il cui nucleo familiare è composto da una o
due persone con reddito pro-capite inferiore o uguale alla pensione minima INPS, la detrazione per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a Euro 154,937;
3) Di stabilire, l’ aliquota agevolata sulla prima casa a seguito dell’ istallazione di impianti a fonte
rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, nella misura del 3,80
per mille, da applicarsi con le modalità di cui al vigente Regolamento Comunale in materia di ICI;
4) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della detrazione
sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di
previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
5) Di dare atto che resta in capo alla Giunta Comunale la facoltà di adottare provvedimenti per
l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del
Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57 della legge 23/12/1996, n. 662 e
dall'art. 9 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;
6) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
7) Di trasmettere tale deliberazione a cura dell'Ufficio Segreteria alla Direzione Centrale per la
Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze - Viale Europa - 00144 Roma.
8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.
Con ulteriore votazione:
Con voti:
- favorevoli N. 12;
- astenuti N. 4 (Panzi, Rossi, Venturini, Giulietti);
su 16 consiglieri presenti e 12 votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PINOCHI ROSSELLA F.to DR. SOSSIO GIORDANO
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[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. SOSSIO GIORDANO
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Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SOSSIO GIORDANO
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge.
Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. SOSSIO GIORDANO
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