COPIA        

 

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

 

DELIBERAZIONE N. 4

In data: 26.02.2008

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

 

CONSIGLIO COMUNALE

 

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Approvazione aliquote per l'anno 2008.         

 

             L’anno duemilaotto, il giorno ventisei nel mese di febbraio alle ore 15.35, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

 

All'appello risultano:

 

ALAMANNI MASSIMO

     

Presente

MAZZEI ANTENORE

     

Presente

PAPINI CRISTIANO

     

Presente

TOSI RAFFAELLO

     

Presente

PINOCHI ROSSELLA

     

Presente

GALLAZZI LUIGI

     

Presente

CIUFFREDA ANTONIO

     

Assente

RASPA DESDEMONE

     

Presente

BONELLI GIACOMO

     

Presente

PAOLUCCI LORENZO

     

Presente

GIOVANNINI ANTONELLA

     

Presente

LARI  IANA

     

Presente

BOZZI GIANCARLO

     

Assente

PANZI FRANCO

     

Presente

ROSSI ALESSANDRO

     

Presente

VENTURINI ALESSANDRO

     

Presente

GIULIETTI GINO

     

Presente

           

                                                           Totale presenti  15       Totale assenti    2

 

                   Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. SOSSIO GIORDANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSIMO ALAMANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono designati scrutatori i Sigg.: TOSI RAFFAELLO, GIULIETTI GINO, VENTURINI ALESSANDRO


N. 4 in data 26.02.2008

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Approvazione aliquote per l'anno 2008.         

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso:

 

·        Che l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 08/08/1996, n. 437, attribuisce all'Ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché  per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

·        Che l'art. 1, comma 5, della legge 27/12/1997, n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 

·        Che l'art. 2, comma 4, della legge 09/12/1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";

 

Considerato:

·        Che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:

a) Nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) In relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

 

VISTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48, e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, competeva alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

 

VISTO che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Lgs 18 Agosto 2002, n. 267, competeva al Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

 

VISTO il comma 156 dell’ articolo unico della Legge Finanziaria 2007 il quale sostituisce la parola “comune” con “consiglio comunale” all’ articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ovvero stabilisce che dal 01/01/2007 le aliquote I.C.I. devono essere deliberate dal consiglio comunale e non più dalla giunta comunale;

 

VISTO il comma 5 dell’ art. 1 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) con il quale viene prevista una ulteriore detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

VISTO il comma 6 dell’ art. 1 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) con il quale vengono apportate modificazioni all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e precisamente:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall’anno d’imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che istallino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’ art. 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”;

 

RITENUTO di adeguarsi alle recenti disposizioni normative di cui ai punti precedenti;

 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

Visto:

Ø      il vigente Statuto Comunale;

Ø      il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ø      il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Ø      il D. Lgs. 267/2000;

Ø      la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007;

Ø      il Decreto Ministero dell’Interno 20 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31.12.2007 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2008, viene differito al 31 marzo 2008;

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

 

Con voti:

- favorevoli  n. 11;

- contrari n. 4 (Panzi, Rossi, Venturini, Giulietti);

- astenuti 0;

su  15 consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge ed accertati dagli scrutatori designati;

D E L I B E R A

 

1) Di ridurre per l’anno 2008 dello 0,5 per mille, l’aliquota I.C.I. – Imposta Comunale sugli immobili in vigore nell’anno 2007 per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei contribuenti, ovvero, per l’anno 2008, di stabilire l’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei contribuenti nella misura del 5,5 per mille;

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di  proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, ovvero i soggetti di cui al comma 6 dell’art. 1 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008);

 

2) Di confermare per l'anno 2008 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune già in vigore nell'anno 2007:

 

a. Aliquota ordinaria = 6,50 per mille

 

b. Aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e relative pertinenze, non locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi di contratto di affitto registrato. Sono escluse le unità immobiliari concesse in comodato gratuito o comunque utilizzati come dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili = 7 per mille

 

c. Aliquota da applicare agli alloggi locati con contratti cosiddetti "convenzionati", ai sensi della legge n. 431 del 09/12/1998 e stipulati in base ad accordi definiti in sede locale, tra sindacati di categoria e l'Ente, a soggetti che li utilizzano come dimora abituale = 5 per mille

 

d. La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo così come definito al precedente punto 1), è di Euro 103,291 (L. 662/96 art. 3, comma 55, punto 2).

 

e. Per i soggetti passivi d'imposta che si trovano nelle condizioni di disabilità riconosciuta dalla competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile nella misura di almeno il 74%, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a Euro 154,937.

 

f. Per i soggetti passivi d’imposta ultrasettantacinquenni il cui nucleo familiare è composto da una o due persone con reddito pro-capite inferiore o uguale alla pensione minima INPS, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a Euro 154,937;

 

3) Di dare atto che, in aggiunta alle detrazioni sopra indicate, i soggetti passivi di imposta così come definiti al precedente punto 1), si avvarranno di una ulteriore detrazione da applicare all’ imposta dovuta per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al comma 5 dell’ art. 1 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

 

4) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della detrazione  sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

5) Di dare atto che resta in capo alla Giunta Comunale la facoltà di adottare provvedimenti per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito  dall'art. 3, comma 57 della legge 23/12/1996, n. 662 e dall'art. 9 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;

 

6) Di dare atto che l’ Amministrazione Comunale, in sede di determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2009, ai sensi dell’ art. 1, comma 5 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008), intende fissare un’ aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che istallino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’ agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni”;

 

7) Di disporre che la presente  deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

 

8) Di trasmettere tale deliberazione a cura dell'Ufficio Segreteria alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale  del Ministero delle Finanze - Viale Europa - 00144 Roma.

 

Con voti:

- favorevoli  n. 11;

- contrari n. 4 (Panzi, Rossi, Venturini, Giulietti);

- astenuti 0;

su  15 consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge ed accertati dagli scrutatori designati; la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNTO DELLA DISCUSSIONE

 

Il Sindaco illustra l’argomento.

 

Consigliere Panzi, Capogruppo “Centro Destra – Polo per Pieve”: abbiamo preso atto della riduzione dell’aliquota dal 6 al 5,50, già l’anno scorso chiedevamo tale riduzione e fummo accusati di demagogia – alla luce della finanziaria 2008 è stata concessa altra detrazione. Abbassare l’aliquota di 0,5 con l’esclusione delle categorie A1 – A8 – A9 la minore entrata è di circa €. 50.000,00 e per la detrazione in più al Comune verrà rimborsata.  Quanto è l’introito delle abitazioni principali per il Comune e quale differenza c’era se si fosse abolita la tassazione sulla prima casa. Quindi noi siamo per la abolizione dell’ICI per la prima casa.

 

Consigliere Giulietti, Capogruppo “Casa delle Libertà – Uniti per Pieve”: l’anno scorso presentammo una mozione che trattava argomenti più favorevoli per la prima casa e quest’anno li abbiamo presentati per  tempo. Le nostre erano delle proposte che agevolavano le famiglie disagiate, l’Amministrazione Comunale ha optato per lo 0,5, che è generalizzato e non mirato. La manovra noi la reputiamo poco rilevante ed insignificante ed auspichiamo maggiore coraggio da parte dell’A.C.

 

Consigliere Tosi, Gruppo “Progressisti e Democratici per Pieve”: purtroppo l’ICI è una imposta esosa sulla casa, il fatto di esentare la prima casa dall’ICI è solo propaganda che si deve poi verificare nei fatti. A Giulietti dico che quanto afferma è inattuabile in quanto ci sono redditi nascosti.

 

Consigliere Pinochi, Capogruppo “Progressisti e Democratici per Pieve”:  credo che un buon segnale l’A.C. l’ha dato, non siamo in grado di eliminare detta imposta in quanto non ci sono le condizioni.

 

Consigliere Giulietti, qui non  si tratta  di essere scontenti o contenti e da alcuni dati sull’ICI comunali – risponde sui redditi nascosti o meno.

 

Assessore Raspa: vorrei puntualizzare una serie di aspetti dell’intervento di Giulietti, come se l’A.C. non fosse sensibile alle varie condizioni di disagio della popolazione. Vorrei anche precisare che per quanto riguarda le giovani coppie che hanno contratto un mutuo, dovremmo preoccuparci perché non potranno pagare più il mutuo e non per l’ICI. Per i disagi delle famiglie l’A.C. ha già in atto vari provvedimenti per agevolarli nei servizi.

 

 

 

 


Letto, approvato e sottoscritto:

 

              IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to        MASSIMO ALAMANNI                              F.to        DR. SOSSIO GIORDANO

 

 

 

 

 

[X]    Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

 

[   ]    Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco N.______ prot. N. _________).

 

           

 

 

Addì 07/03/2008                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                        F.to        DR. SOSSIO GIORDANO

                                                                                       

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addi'  07/03/2008

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                DR. SOSSIO GIORDANO

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi di  legge.

 

Addì 17/03/2008                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                      DR. SOSSIO GIORDANO