COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Codice Ente 047013
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Approvazione aliquote per l'anno 2007.
L’anno duemilasette, il giorno tredici nel mese di febbraio alle ore 21.15, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
Totale presenti 17 Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. SOSSIO GIORDANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSIMO ALAMANNI assume
Sono designati scrutatori i Sigg.: TOSI RAFFAELLO, BOZZI GIANCARLO, VENTURINI ALESSANDRO
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Approvazione aliquote per l'anno 2007.
Premesso:
· che l'I.C.I. - Imposta comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
· Che l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 08/08/1996, n. 437, attribuisce all'Ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
· Che l'art. 1, comma 5, della legge 27/12/1997, n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
· Che l'art. 2, comma 4, della legge 09/12/1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";
Considerato:
· Che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:
a) Nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) In relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
VISTO l'art. 54 del D. Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
VISTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48, e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, competeva alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;
VISTO che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Lgs 18 Agosto 2002, n. 267, competeva al Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
VISTO il comma 156 dell’ articolo unico della Legge Finanziaria 2007 il quale sostituisce la parola “comune” con “consiglio comunale” all’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ovvero stabilisce che dal 01/01/2007 le aliquote I.C.I. devono essere deliberate dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta Comunale;
RITENUTO di adeguarsi alle recenti disposizioni normative di cui al punto precedente;
VISTO:
· il Decreto Ministeriale 30.11.2006 il quale prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007, da parte degli Enti Locali al 31/03/2007;
· l’articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro la data di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto:
Ø il vigente Statuto Comunale;
Ø il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Ø il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
Ø il D. Lgs. 267/2000;
Ø
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Uditi gli interventi dei Consiglieri riportati nell’allegato sunto della discussione;
Udita la seguente dichiarazione di voto del Consigliere Panzi: il Gruppo vota contrario in quanto questa era l’occasione giusta per abbassare l’aliquota, inoltre aggiunge di non aver mai condiviso quella degli anni precedenti;
Con voti:
- favorevoli n. 12;
- astenuti n. 2 (Consiglieri Giulietti, Bozzi);
- contrari n. 3 (Consiglieri Panzi, Rossi, Venturini);
su 17 consiglieri presenti, resi nelle forme di legge ed accertati dagli scrutatori designati;
1) Di confermare per l'anno 2007 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune già in vigore nell’anno 2006:
1. Aliquota ordinaria = 6,50 per mille
2. Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei contribuenti = 6 per mille
- Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. Aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale, e relative pertinenze, non locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi di contratto di affitto registrato.. Sono escluse le unità immobiliari concesse in comodato gratuito o comunque utilizzati come dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili = 7 per mille
4. Aliquota da applicare agli alloggi locati con contratti cosiddetti “convenzionati”, ai sensi della legge n. 431 del 09/12/1998 e stipulati in base ad accordi definiti in sede locale, tra sindacati di categoria e l’Ente, a soggetti che li utilizzano come dimora abituale = 5 per mille
- La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo è di Euro 103,291 (L. 662/96 art. 3, comma 55, punto 2).
- Per i soggetti passivi d’imposta che si trovano nelle condizioni di disabilità riconosciuta dalla competente commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile nella misura di almeno il 74%, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a Euro 154,937.
- Per i soggetti passivi d’imposta ultrasettantacinquenni il cui nucleo familiare è composto da una o due persone con reddito pro-capite inferiore o uguale alla pensione minima INPS, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a Euro 154,937.
2) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
3) Di dare atto che resta in capo alla Giunta Comunale la facoltà di adottare provvedimenti per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57 della legge 23/12/1996, n. 662 e dall’art. 9 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;
4) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
5) Di trasmettere tale deliberazione a cura dell’Ufficio Segreteria alla Direzione Centrale per
Con voti:
- favorevoli n. 12;
- astenuti n. 2 (Consiglieri Giulietti, Bozzi);
- contrari n. 3 (Consiglieri Panzi, Rossi, Venturini);
su 17 consiglieri presenti, resi nelle forme di legge ed accertati dagli scrutatori designati; la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
SUNTO DELLA DISCUSSIONE
…………………OMISSIS…………….
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASSIMO ALAMANNI F.to DR. SOSSIO GIORDANO
[X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
[ ] Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco N.______ prot. N. _________).
Addì 22/02/2007 IL SEGRETARIO COMUNALE
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge.
Addì 05/03/2007 IL SEGRETARIO COMUNALE