l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille, viene applicata anche per: • le unità immobiliari e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, oltre alla detrazione nella misura ordinaria;
• le unità immobiliari e le relative pertinenze da chiunque possedute, locate con contratto registrato, così come stabilito dal comma 3 art.2 della L. 431/98, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
(*) Elevata a € 165,27 per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate nelle condizioni personali ed economiche fissate nell'art.17 del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
Si ricorda che per l’anno 2008, (comma 5 art. 1 della L.24/12/2007 nr.244 (Legge Finanziaria 2008), dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore ad €. 200,00, viene fruita fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle categoria catastale A1, A8 e A9.
I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c postale n. 12439519 intestato a Comune di Pescia - Servizio Tesoreria Ufficio Tributi ICI, tramite F/24 oppure presso tutti gli sportelli dei seguenti Istituti di Credito (anche mediante addebito sul conto corrente bancario) al costo sotto indicato:
Banca di Pescia |
€. 0,70 |
Banco San Geminiano e San Prospero |
€. 1,00 |
Banca Toscana |
€. 0,90 |
Cariprato S.p.A. |
€. 1,00 |
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia |
€. 1,00 |
Monte dei Paschi di Siena |
€. 1,03 |
Il contribuente dovrà versare, la prima rata pari al 50% dell’imposta annua dovuta entro il 16 Giugno e la seconda, a saldo e conguaglio, dal 1° al 16 Dicembre.
Rimane ferma la possibilità di versare l’imposta complessivamente dovuta in un unico versamento entro il 16 Giugno.
Non si fa luogo al versamento, se l’importo riferito a ciascun periodo d’imposta è inferiore ad €. 6,00 (sei/00).
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.18 del 28/03/2008
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2008 |
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ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. |
ORDINARIA |
7 ‰ |
ABITAZIONE PRINCIPALE ADIBITA A DIMORA ABITUALE |
4,8 ‰ |
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (*) |
€ 103,29 |
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l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille, viene applicata anche per: • le unità immobiliari e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, oltre alla detrazione nella misura ordinaria;
• le unità immobiliari e le relative pertinenze da chiunque possedute, locate con contratto registrato, così come stabilito dal comma 3 art.2 della L. 431/98, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
(*) Elevata a € 165,27 per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate nelle condizioni personali ed economiche fissate nell'art.17 del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
Si ricorda che per l’anno 2008, (comma 5 art. 1 della L.24/12/2007 nr.244 (Legge Finanziaria 2008), dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore ad €. 200,00, viene fruita fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle categoria catastale A1, A8 e A9.
I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c postale n. 12439519 intestato a Comune di Pescia - Servizio Tesoreria Ufficio Tributi ICI, tramite F/24 oppure presso tutti gli sportelli dei seguenti Istituti di Credito (anche mediante addebito sul conto corrente bancario) al costo sotto indicato:
Banca di Pescia |
€. 0,70 |
Banco San Geminiano e San Prospero |
€. 1,00 |
Banca Toscana |
€. 0,90 |
Cariprato S.p.A. |
€. 1,00 |
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia |
€. 1,00 |
Monte dei Paschi di Siena |
€. 1,03 |
Il contribuente dovrà versare, la prima rata pari al 50% dell’imposta annua dovuta entro il 16 Giugno e la seconda, a saldo e conguaglio, dal 1° al 16 Dicembre.
Rimane ferma la possibilità di versare l’imposta complessivamente dovuta in un unico versamento entro il 16 Giugno.
Non si fa luogo al versamento, se l’importo riferito a ciascun periodo d’imposta è inferiore ad €. 6,00 (sei/00).
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