DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N.25 DEL 1 FEBBRAIO 2005
Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per l’anno 2005.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato come anche per l’anno d’imposta 2005 si debba procedere alla determinazione di tariffe ed aliquote riguardo a tributi e servizi pubblici locali, includendovi anche l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto il Decreto Legislativo 504/92, che istituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili a partire dal 01.01.93, il cui presupposto è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa;
Visto l’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92 così come modificato dall’art. 3, comma 56, della L. 23.12.96, n. 662 che fissa in € 103,29 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Visto il comma 3 dell’articolo 58 del D. Lgs. 446/97 con il quale si prevede che limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 504/92 così come sostituito dall’articolo 3, comma 55 della L. 662/96, possa essere stabilita in misura non superiore a € 258,23 e comunque fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;
Rilevato come la normativa finora succedutasi in questa materia sia rivolta verso la concessione di una maggiore autonomia e flessibilità all’Ente locale nell’applicare aliquote e detrazioni;
Tenuto conto che le attuali aliquote sono state approvate con deliberazione della delibera C.S. n. 37 del 11/02/2004;
Ritenuto che gli obiettivi di politica fiscale e le motivazioni che hanno determinato la differenziazione delle aliquote nonché la detrazione e la maggior detrazioni approvate negli anni antecedenti siano ancora condivisibili e proponibili;
Visto quanto stabilito dall’art. 12 del Regolamento comunale concernente l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili secondo cui sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, perché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, ancorché distintamente inscritte in catasto;
Vista la legge 23.12.99 n. 488 che all’art. 30 comma 14 prevede che i Comuni determinino le aliquote entro il 31dicembre di ciascun anno precedente all’entrata in vigore dell’aliquota stessa;
Visto il comma 8 dell’art. 27 della L. 448/2001 che sostituisce il comma 16 dell’art. 53 sopra richiamato con il seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto il D.L. n. 314 del 30/12/2004, concernente la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali stabilita al 28/02/2005;
Visto l’art.16 del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con il quale sono state individuate le situazioni di disagio economico e sociale, per le quali è riconosciuta la maggio detrazione d’importo per abitazione principale;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi e per effetto dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, acquisita agli atti istruttori ed allegati alla presente
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2005 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
· aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
· aliquota ridotta nella misura del 5,3 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi .
Di confermare altresì l’aliquota ridotta nella misura del 5,3 per mille per:
· le unità immobiliari e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, oltre alla detrazione nella misura ordinaria;
· le unità immobiliari e le relative pertinenze da chiunque possedute, locate con contratto registrato, così come stabilito dal comma 3 art.2 della L. 431/98, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
2) Di confermare per l’anno 2005 le seguenti detrazioni per abitazione principale previste dall’art.8 del D.Lgs. 504/92:
· 103,29 € detrazione ordinaria prevista le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi;
· 165,27 € detrazione prevista per l’abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate nelle condizioni personali ed economiche di cui all’art.16 del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili.