PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
Ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale (legge finanziaria 2007)”, anche per l’anno d’imposta 2009 si intendono confermate le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di C.C. n. 18 del 28.03.2007 relativamente all’anno 2007.
ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2009
- l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
- l'aliquota nella misura del 9 per mille per gli alloggi non locati e per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ritenendo escluse quelle unità immobiliari che risultano essere utilizzate dal medesimo contribuente o da un proprio familiare come seconde case o residenze secondarie (facoltà concessa dalla L. n. 431/98);
- l'aliquota nella misura ridotta del 5,8 per mille sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo od unità immobiliari equiparate ad abitazione principale ed alle pertinenze, catastalmente autonome, a condizione che:
- Tale pertinenza sia destinata durevolmente e funzionalmente al servizio o ornamento dell'abitazione principale;
- Il soggetto utilizzatore coincida con colui che abita la casa adibita ad abitazione principale;
- La pertinenza ricada sul lotto dell'unità residenziale principale o su lotto confinante di proprietà;
- Gli immobili pertinenziali siano classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: C/02, C/06 e C/07 (garage, box, posti auto, soffitte o cantine);
- l’aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille a favore dei proprietari che cedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art. 2 comma 3 della L. n. 431/1998(gli interessati devono darne comunicazione all’Ufficio Tributi, presentando apposito modello di autocertificazione degli immobili locati entro il 16.12.2009).
ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIAPALE E IMMOBILI ASSIMILATI
L’art. 1 del D.L. n. 93/208, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2008 ha eliminato l’imposta comunale sugli immobili sull’abitazione principale, includendo gli immobili assimilati dal comune con regolamento o delibera vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezioni di quelli di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione comunale.
Pertanto sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili:
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
- le pertinenze dell’abitazione principale a condizione che siano classificate, o classificabili, nelle categorie catastali C02, C06 e C07 (garage, box, posti auto, soffitte o cantine), ed a condizione che non siano locate, ma utilizzate direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento dell’abitazione;
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
- le abitazioni (casa coniugale) per le quali il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario. L’esenzione si applica a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – IACP. La disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616
CASI DI ESCLUSIONE DALL’ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE
L’esenzione non opera per le seguenti fattispecie:
- le abitazioni di categoria catastale A1, A8 ed A9;
- le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.