PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale (legge finanziaria 2007)”, anche per l’anno d’imposta 2009 si intendono confermate le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di C.C. n. 18 del 28.03.2007 relativamente all’anno 2007.

 

ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2009

 

- Tale pertinenza sia destinata durevolmente e funzionalmente al servizio o ornamento dell'abitazione principale;

- Il soggetto utilizzatore coincida con colui che abita la casa adibita ad abitazione principale;

- La pertinenza ricada sul lotto dell'unità residenziale principale o su lotto confinante di proprietà;

- Gli immobili pertinenziali siano classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: C/02, C/06 e C/07 (garage, box, posti auto, soffitte o cantine);

 

ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIAPALE E IMMOBILI ASSIMILATI

 

L’art. 1 del D.L. n. 93/208, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2008 ha eliminato l’imposta comunale sugli immobili sull’abitazione principale, includendo gli immobili assimilati dal comune con regolamento o delibera vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezioni di quelli di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione comunale.

Pertanto sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

CASI DI ESCLUSIONE DALL’ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

 

L’esenzione non opera per le seguenti fattispecie: