Ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale (legge finanziaria 2007)”, per l’anno d’imposta 2008 si intendono confermate le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di C.C. n. 18 del 28.03.2007 relativamente all’anno 2007.

 

 

ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2008

 

 

- Tale pertinenza sia destinata durevolmente e funzionalmente al servizio o ornamento dell'abitazione principale;

- Il soggetto utilizzatore coincida con colui che abita la casa adibita ad abitazione principale;

- La pertinenza ricada sul lotto dell'unità residenziale principale o su lotto confinante di proprietà;

- Gli immobili pertinenziali siano classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: C/02, C/06 e C/07 (garage, box, posti auto, soffitte o cantine);

 

Si considera abitazione principale con la conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, senza la concessione della detrazione relativa,:

a) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (dai figli ai genitori o dai genitori ai figli) a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici.

b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto, richieste per le summenzionate agevolazioni anche mediante dichiarazione sostitutiva, da presentarsi entro il termine per il pagamento della rata del saldo dell’imposta. La dichiarazione ha validità per gli anni successivi, in mancanza di variazioni. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all’Ente con analogo documento.

 

La detrazione ordinaria dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in 103,29.

L’ulteriore detrazione statale è pari all’1,33 per mille della base imponibile ai fini ICI dell’abitazione principale (incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze) fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel limite massimo di € 200 e si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

La detrazione ordinaria è elevata a € 165,27 per i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio economico e sociale con:

 - Reddito complessivo non superiore ai fini IRPEF, con riferimento all'anno 2007 e derivante unicamente da pensione, di:

    7.500,00 se trattasi di nucleo familiare composto da un solo componente;

  € 15.000,00 se trattasi di nucleo familiare composto da più componenti.

Nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, non saranno computati  quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione:

a) Eventuali redditi esenti da IRPEF;

b) Il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A1, A7, A8 e A9;

c) L'eventuale reddito derivante dal possesso di altre unità immobiliari diverse dalla casa di abitazione fino ad un importo di € 154,94.

La maggiore detrazione è concessa su domanda dell’interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto; tale domanda dovrà essere inoltrata entro il 16.12.2008 in tempo utile per il versamento e/o il conguaglio della seconda rata ICI.