D E L I B E R AZIONE di CC n. 18 del 28/03/2007

 

Il Consiglio Comunale delibera quanto segue per l’anno 2007:

 

1) DETERMINARE:

 

a) a norma dell'art. 6 del D. L.vo 30.12.1992 nr. 504, così come modificato dalla legge nr. 662/1996, art. 3 - comma 53, nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

 

b) avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 8 - comma 3, del D. L.vo nr. 504/1992, modificato dall'art. 3 - comma 55 della legge 662/1996, l'aliquota dell'I.C.I. sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura ridotta del 5,8 per mille; la medesima aliquota è stabilita anche per le unità immobiliari equiparate ad abitazione principale, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 10 del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI;

 

c) avvalendosi della possibilità offerta dalla Legge 431/1998, concedere a favore dei proprietari che cedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 431/1998, l’aliquota agevolata del 5,5 per mille;

 

                d) avvalendosi, altresì, dell’ulteriore possibilità offerta dalla Legge 431/1998, l’aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ritenendo escluse da tale aliquota quelle unità immobiliari che risultano essere utilizzate dal medesimo contribuente o da un proprio familiare come seconde case o residenze secondarie le quali essendo destinate ad uso diretto, ancorché saltuario, non possono essere considerate “non locate”.

 

2) PRECISARE che per quanto concerne l’applicazione dell’aliquota determinata al precedente punto, lettera c), gli interessati devono darne comunicazione all’Ufficio Tributi, presentando un’autocertificazione degli immobili locati, su apposito modello messo a disposizione dal Comune, da presentarsi entro il 20.12.2006,  termine per il pagamento a saldo dell’imposta. Tale modello dovrà contenere tutti i dati dell’immobile, compresi quelli delle eventuali pertinenze (come definite dal comma 6, art. 8 del vigente Regolamento ICI), incluse nello stesso contratto di locazione. La mancata presentazione dell’autocertificazione o la sua presentazione tardiva, fa decadere dalla possibilità di applicazione dell’aliquota agevolata del 5.5 per mille;    

 

3) ELEVARE la detrazione di imposta, fissata a € 103,29 in via ordinaria, a € 165,27 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni di particolare disagio economico e sociale:

 - Reddito complessivo non superiore ai fini IRPEF, con riferimento all'anno 2005 e derivante unicamente da pensione, di:

    7500,00 se trattasi di nucleo familiare composto da un solo componente;

  15.000,00 se trattasi di nucleo familiare composto da più componenti.

   Nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, non saranno computati e quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione:

a) Eventuali redditi esenti da IRPEF;

b) Il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A1, A7, A8 e A9;

c) L'eventuale reddito derivante dal possesso di altre unità immobiliari diverse dalla casa di abitazione fino ad un importo di € 154,94;

 

4) STABILIRE che la maggiore detrazione d’imposta è concessa su domanda dell’interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto; tale domanda dovrà essere inoltrata entro il 20.12.2006 in tempo utile per il versamento e/o il conguaglio della seconda rata ICI;