COPIA

Deliberazione n° 57

in data 10/03/2005

 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 

 

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Oggetto: Determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005.

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L’anno duemilacinque, addì dieci del mese di marzo alle ore 13:50 nella Sede comunale, per riunione di Giunta.

 

Eseguito l’appello, risultano:

 

 

 

 

Presenti

Assenti

1

RAZZOLI PIERO

Sindaco

X

 

2

NINCHERI SANDRO

Vice Sindaco

X

 

3

GAI MARCO

Assessore Anziano

X

 

4

PESSUTI FRANCO PAOLO

Assessore Effettivo

X

 

5

ACCORGI DANIELA

Assessore Effettivo

X

 

6

MONTEFORTE FRANCESCO

Assessore Effettivo

X

 

7

FIESOLI MICHELE

Assessore Effettivo

X

 

8

MEONI VALENTINA

Assessore Effettivo

X

 

 

 

 

8

0

 

 

Assiste alla seduta il Sig. DR. ZUCCARO VINCENZO Segretario Generale del Comune.

 

Il Sig. RAZZOLI PIERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

- VISTO il D. L.vo 30.12.1992 nr. 504 concernente il "Riordino della finanza degli Enti Territoriali a norma dell'art. 4 della legge nr. 421/1992" che prevede, al tit. 1 - capo I - l'istituzione a decorrere dall'anno 1993 dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinandone e definendone i presupposti impositivi, i soggetti passivi e attivi, la base imponibile e relative aliquote, le esenzioni, riduzioni e detrazioni, la liquidazione ed accertamento, le modalità di riscossione coattiva, le sanzioni ed interessi, il contenzioso;

 

- VISTO che l'art. 6 di detto Decr. L.vo prevedeva che l'aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31.10 di ogni anno per l'anno successivo, in misura non inferiore al 4/1000 né superiore al 6/1000, ovvero al 7/1000 per straordinarie esigenze di bilancio;

 

- RICHIAMATO l'art. 3 - comma 53, della legge 23.12.1996 nr. 662 che sostituisce il suddetto art. 6 del Dec. Leg.vo 504/1992, che così recita:

            "1. L'aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

            2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro."

 

- RICHIAMATO altresì l'art. 8 - comma 3, del Dec. Leg.vo nr. 504/1992, modificato dal comma 55  dello stesso art. 3 della legge nr. 662/1996 e integrato dall'art. 3 del D.L. 11.3.1997 nr. 50, convertito con modificazioni nella legge 9.5.1997, nr, 122, il quale stabilisce fra l'altro che a decorrere dall'anno d'imposta 1997 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l'importo di Euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a Euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

 

- VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili l’ultima modifica del quale risale al 28.11.2003 (atto consiliare nr. 89/2003);

 

- RICHIAMATO infine l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 nr. 388 come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 nr. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

 

- RICHIAMATO al proposito il D.L. num. 314 del 30.12.2004 che ha prorogato tale termine di approvazione del bilancio di previsione al 31.3.2005;

 

- RILEVATO che per motivi di equilibrio del bilancio è necessario fissare al 7 per mille l'aliquota ordinaria e contestualmente è possibile fissare  l'aliquota per le abitazioni principali al 5,8 per mille tenuto conto che con il gettito relativo vengono mantenuti sia gli equilibri di bilancio sia un sufficiente livello di servizi forniti alla collettività amministrata in relazione alla domanda sociale, la cui interpretazione compete, in termini largamente discrezionali agli organi comunali proposti e comunque il Consiglio di Stato in una recente sentenza (10.7.2003num. 5203) ha ritenuto che il Comune non ha l’obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d’imposta più di quanto abbia quello di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione;

 

- RICHIAMATO l’art. 42 del decr.l.vo nr. 267/2000 lett.f, il quale annovera fra le competenze dei consigli comunali l’istituzione e l’ordinamento dei tributi,  con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

- PRESO atto che quindi la competenza alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali non può che essere attribuita alla Giunta;

 

- RICHIAMATO l’art. 2 comma 4 della legge 9.12.1998 num. 431 “disciplina delle locazioni e il  rilascio degli immobili ad uso abitativo” il quale recita:. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 3  dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

- RITENUTO dui avvalersi di questa possibilità rientrando il Comune in questa fattispecie di enti ad alta densità abitativa, nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.12.2004 è stata pubblicata infatti la deliberazione 13.11.2003 del Cipe con il nuovo elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa che comprende anche questo Comune;

 

- RITENUTO per questa ragione di fissare nel 9 per mille l’aliquota dagli alloggi sfitti, dando atto che il comune si adopererà per favorire la stipula dei contratti previsti dalla normativa sopra richiamata ritenendo che questo sia uno strumento per calmierare la situazione di emergenza abitativa del quale anche questo comune è afflitto;

 

- DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere di regolarità tecnica - contabile il Responsabile del Servizio Funzionale 2 dott.Barbara Menini ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000;

 

-     CON VOTI UNANIMI

 

D E L I B E R A

 

quanto segue per l’anno 2005:

 

1) DETERMINARE, a norma dell'art. 6 del Dec. Leg.vo 30.12.1992 nr. 504, così come modificato dalla legge nr. 662/1996, art. 3 - comma 53, nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

 

2) DETERMINARE altresì, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 8 - comma 3, del Dec. Leg.vo nr. 504/1992, modificato dall'art. 3 - comma 55 della legge 662/1996, l'aliquota dell'I.C.I. sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura ridotta del 5,8 per mille (riduzione del 17,14% sull'aliquota ordinaria);

 

3) DETERMINARE nel 9 per mille l’aliquota per gli alloggi sfitti avvalendosi della possibilità offerta dalla legge 431/1998;

 

4) ELEVARE la detrazione di imposta, fissata a € 103,29 in via ordinaria, a € 165,27 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni di particolare disagio economico e sociale:

 - Reddito complessivo non superiore ai fini IRPEF, con riferimento all'anno 2004 e derivante unicamente da pensione, di:

    6.648,66 se trattasi di nucleo familiare composto da un solo componente;

  € 11.081,10 se trattasi di nucleo familiare composto da più componenti.

   Nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, non saranno computati e quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione:

a) Eventuali redditi esenti da IRPEF;

b) Il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A1, A7, A8 e A9;

c) L'eventuale reddito derivante dal possesso di altre unità immobiliari diverse dalla casa di abitazione fino ad un importo di € 154,94;

 

5) STABILIRE che la maggiore detrazione d’imposta è concessa su domanda dell’interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto; tale domanda dovrà essere inoltrata entro il 20.12.2005 in tempo utile per il versamento e/o il conguaglio della seconda rata ICI;

 

6) DARE atto che l'introito derivante dal presente provvedimento, valutabile in € 1.985.000,00, verrà acquisito nel bilancio comunale alla risorsa 25 "I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili", su conforme riferimento del responsabile del servizio Ragioneria e Finanze.

 

7) DARE atto che il Responsabile del servizio funzionale 2 provvederà all’esecuzione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lvo 18.8.2000, nr. 267.

 

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

 

con distinta votazione unanime

 

D I C H I A R A

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

 

 


 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

 

IL Sindaco                                                                                                                             IL  SEGRETARIO GENERALE

Fto RAZZOLI PIERO                                                                                                          Fto DR. ZUCCARO VINCENZO

 

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Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

 

ATTESTA

 

Þ    CHE la presente deliberazione:

 

q       E’ stata affissa a questo Albo Pretorio e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi dal 17/03/2005 come prescritto dall’articolo 124, comma 1°, D. Lvo 267/2000.

 

 

q       E’ stata comunicata, con lettera n°           5408 in data 17/03/2005 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 125 D. Lvo 267/2000;

 

-          CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA

 

q       il  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3° D. Lvo 267/2000);

i

 

                                                                                                                                                               IL  SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                                                              Fto DR. ZUCCARO VINCENZO

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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ....................

                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                              DR. ZUCCARO VINCENZO