COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.
4 del 19 Febbraio 2007OGGETTO
: DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE ANNO 2007IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1- Di diminuire l’aliquota I.C.I. per l’abitazione principale portandola al 5 per mille;
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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n.
24 del 24 Febbraio 2007OGGETTO
: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONEALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER
L'ANNO 2007.
LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA
Di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili
per l’anno 2007, ed in dettaglio:
·
Aliquota ordinaria – 7 (sette) per mille;·
Aliquota abitazione principale (e relative pertinenze come da Regolamento I.C.I.) 5 per mille(cinque per mille);
·
Detrazione per abitazione principale EURO 129.11.=;·
Detrazione per l’abitazione principale occupata da soggetti all’interno del cui nucleo familiaresia presente un soggetto riconosciuto portatore di handicap con invalidità pari o superiore al
75% - EURO 258.23 (al fine di ottenere tale detrazione gli interessati devono produrre ogni
anno la necessaria documentazione);
·
Assimilazione ad abitazione principale, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota, per quelleunità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado in senso
ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria
residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva e stabile dimora (al fine di
ottenere l’aliquota per abitazione principale gli interessati devono produrre ogni anno apposita
autocertificazione);
Di dare atto che ai sensi del vigente Regolamento Comunale I.C.I., ai fini delle agevolazioni in
materia di Imposta Comunale sugli Immobili si considerano parte integrante dell’abitazione
principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste nel
medesimo regolamento;
3- Di dare atto che in ossequio al vigente regolamento comunale I.C.I., sono considerate abitazioni
principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.