PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

          COMUNE DI MONTECATINI TERME

Provincia di Pistoia

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 110 DEL 21 DICEMBRE 2009

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2010

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSIS

 

1)    DI CONFERMARE per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni - in particolare quelle introdotte dall’art.1 del decreto legge 27.05.2008 n. 93, convertito in L. n. 126/08 - le aliquote d’imposta per l'applicazione dell' ICI determinate per l'anno 2009, nel seguente modo:

a) per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa: sei virgola cinquanta per mille;

b) per le unità immobiliari adibite a pertinenza dell’abitazione principale che rientri nella categoria catastale A1, A8 e A9, come cantina, garage, box, o posto auto, iscritte in Catasto in categoria C/2, C/6 o C/7, in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al punto a): sei virgola cinquanta per mille;

c) per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 destinate ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di I grado in linea retta, nonché per le relative pertinenze iscritte in catasto in categoria C/2, C/6 o C/7: sei virgola cinquanta per mille;

d) per gli immobili diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c): sette per mille;

 

2)  DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 56, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3)  DI CONFERMARE in euro 103,29 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all’art. 8, comma 2. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 

4)  DI PRECISARE che, ai sensi di quanto indicato nella risoluzione del Ministero delle Finanze n. 12/2008, per le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero, purché non risultino locate, si applica l’aliquota del sei virgola cinquanta per mille con detrazione di euro 103,29;

 

5)    DI DARE ATTO che l’art. 1 del decreto legge 27.05.2008 n. 93, convertito in L. n. 126/08, ai primi tre commi, ha disposto:

- l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

- che “per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2  e 3 del citato decreto n. 504 del 1992;

- che “L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis (fabbricato posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale, a condizione che non possieda altra unità immobiliare destinata a propria abitazione principale nello stesso comune) e dall’art. 8, comma 4 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale ei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazione (…);

 

6)    DI PRECISARE che, a seguito di eventuali modifiche regolamentari che potranno essere adottate da questo Collegio o di natura normativa, saranno emanati successivi atti deliberativi a rettifica del presente, qualora necessari;

 

 

OMISSIS