COMUNE DI MONTECATINI TERME
Provincia di Pistoia
ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 110 DEL 21 DICEMBRE 2009
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2010
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
1) DI CONFERMARE per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni - in particolare quelle introdotte dall’art.1 del decreto legge 27.05.2008 n. 93, convertito in L. n. 126/08 - le aliquote d’imposta per l'applicazione dell' ICI determinate per l'anno 2009, nel seguente modo:
a) per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa: sei virgola cinquanta per mille;
b) per le unità immobiliari adibite a pertinenza dell’abitazione principale che rientri nella categoria catastale A1, A8 e A9, come cantina, garage, box, o posto auto, iscritte in Catasto in categoria C/2, C/6 o C/7, in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al punto a): sei virgola cinquanta per mille;
c) per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 destinate ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di I grado in linea retta, nonché per le relative pertinenze iscritte in catasto in categoria C/2, C/6 o C/7: sei virgola cinquanta per mille;
d) per gli immobili diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c): sette per mille;
2) DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma
3) DI CONFERMARE in euro 103,29 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all’art. 8, comma 2. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
4) DI PRECISARE che, ai sensi di quanto indicato nella risoluzione del Ministero delle Finanze n. 12/2008, per le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero, purché non risultino locate, si applica l’aliquota del sei virgola cinquanta per mille con detrazione di euro 103,29;
5) DI DARE ATTO che l’art. 1 del decreto legge 27.05.2008 n. 93, convertito in L. n. 126/08, ai primi tre commi, ha disposto:
- l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- che “per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del
- che “L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis (fabbricato posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale, a condizione che non possieda altra unità immobiliare destinata a propria abitazione principale nello stesso comune) e dall’art. 8, comma 4 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale ei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazione (…);
6) DI PRECISARE che, a seguito di eventuali modifiche regolamentari che potranno essere adottate da questo Collegio o di natura normativa, saranno emanati successivi atti deliberativi a rettifica del presente, qualora necessari;
OMISSIS