COMUNE DI MONTECATINI TERME

Provincia di Pistoia

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 03 MARZO 2008.

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTE PER L'ANNO 2008- APPROVAZIONE

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSIS

DELIBERA

 

1.      DI CONFERMARE per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, le aliquote d’imposta per l'applicazione dell' ICI determinate per l'anno 2007, nel seguente modo:

a)      per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa: sei virgola cinquanta per mille;

b)      per le unità immobiliari adibite a pertinenza dell’abitazione principale come cantina, garage, box, o posto auto, iscritte in Catasto in categoria C/2, C/6 o C/7, in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al punto a): sei virgola cinquanta per mille;

c)      per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di I grado in linea retta: sei virgola cinquanta per mille;

d)      per gli immobili diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c): sette per mille;

 

2.      DI PRECISARE che:

-                 ai sensi dell’art. 3, comma 56, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l’unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;

-                 ai sensi dell’art. 1 comma 6 lettera b della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2 bis del D.Lgs 504/92, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

 

3.      DI STABILIRE in euro 103,29 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all’art. 8, comma 2. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 

4.      DI STABILIRE le seguenti ulteriori detrazioni per l’abitazione principale, oltre a quella di € 103,29, nelle seguenti misure:

·         € 48,00, per complessivi € 151,29 nei casi di contribuenti per il cui nucleo familiare risulti attestato un indicatore ISEE non superiore ad € 7.000,00;

·         € 96,00, per complessivi € 199,29 nei casi di contribuenti per il cui nucleo familiare risulti attestato un indicatore ISEE non superiore ad € 7.000,00 e vi sia presente un portatore di handicap grave e permanente riconosciuto ai sensi della Legge 104/92,  e/o un soggetto non autosufficiente come riconosciuto ai sensi della Legge 18/80 ;

 

 

OMISSIS