ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2005
(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 15/12/2004
COSI’ COME MODIFICATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 12/03/2005)
*Aliquota del 5,8 per mille:
- per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- per l’unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
- per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- per l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale;
- per le pertinenze delle unità immobiliari sopraelencate;
-
*Aliquota ordinaria del 6,8 per mille
per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra.
*Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come disciplinata dall’articolo 3 del sopracitato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.