ESTRATTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 1.3.2007
di stabilire, per l’anno 2008, le seguenti misure di imposta:
a) |
aliquota ordinaria ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 504/922 per tutti gli immobili con la sola esclusione di quelli di cui alle successive lettere b), c), d) ed e) |
7 per mille |
b) |
aliquota ridotta , ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L.vo n. 504/92
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5,5 per mille detrazione € 103,29 |
c) |
aliquota ridotta, ai sensi art. 6, comma 2 D.Lgs. 504/92 senza detrazione di impostaper le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado e linea collaterale di secondo grado, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza |
5,5 per mille |
d) |
aliquota ridotta , ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 504/92 senza detrazione di imposta, per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui all’art. 2comma 3 e art. 3 comma 1 della Legge 431/98. |
5,5 per mille |
e) |
aliquota diversificata ai sensi dell’art. 6 comma 1, del D.L.vo 504/92 per gli alloggi non locati |
9 per mille |
f) |
aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili fatta eccezione per quelli classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/2, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori |
4 per mille |