N. 32 DEL 22.2.2006

OGGETTO: Tributi Comunali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione delle aliquote d'imposta per l’anno 2006- Approvazione

LA GIUNTA COMUNALE

aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 504/92

  1. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
  2. per le pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
  3. per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado e linea collaterale di secondo grado, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza;

5,5 per mille

D E L I B E R A

  1. di stabilire, per l’anno 2006, le seguenti misure di imposta:

a)

aliquota ordinaria ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 504/922 per tutti gli immobili con la sola esclusione di quelli di cui alle successive lettere b), c), d) ed e)

7 per mille

b)

aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 504/92

  1. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
  2. per le pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
  3. per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado e linea collaterale di secondo grado, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza;

5,5 per mille

c)

aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 504/92 senza detrazione di imposta, per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui all’art. 2comma 3 e art. 3 comma 1 della Legge 431/98.

5,5 per mille

d)

aliquota diversificata ai sensi dell’art. 6 comma 1, del D.L.vo 504/92 per gli alloggi non locati

9 per mille

e)

aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili fatta eccezione per quelli classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/2, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori

4 per mille

  1. di mantenere invariata la detrazione di imposta, per quanto riguarda gli immobili di cui al punto b) fissata in € 103,29 in via ordinaria, in € 165,27 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni di particolare disagio economico e sociale:

  1. di stabilire che coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione di cui al punto precedente per l’anno 2006, dovranno inoltrare domanda entro il 30/6/2005;
  2. di stabilire altresì che coloro che ritengono di aver diritto all’aliquota ridotta di cui al punto c) dello schema di delibera "contratti concordati", dovranno inoltrare idonea documentazione all’Ufficio Tributi entro la data del 30/06/2006.

Quindi, con distinta unanime votazione, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge

Visto dell’Assessore Competente

Marcello Tesi

Il Presidente

Prof. Paolo Magnanensi

Il Segretario Generale Comunale

Rosanna Madrussan