DELIBERA N. 91 DEL 22.03.2005

 

OGGETTO: ALIQUOTE I.CI. E MODALITA’ DI VERSAMENTO ANNO 2005.

 

Aliquota ordinaria                                                        7,00 per mille

Aliquota ridotta per abitazione principale                     5,50 per mille

Fabbricati iscritti nelle categorie C1, C3, D                  6,25 per mille

 

Detrazione per abitazione principale               104,00

 

Detrazione per abitazione principale per i soggetti di cui all’art. 9 dell’attuale Regolamento Comunale I.C.I                                                  130,00    

 

Innnalzamento detrazione

La detrazione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate o classificabili nel gruppo catastale A ad eccezione delle categorie A/1, A/2 ed A/10, se unico immobile soggetto o assoggettabile ad I. C. I., posseduto a qualsiasi titolo (anche in comproprietà) sul territorio nazionale, può essere elevata fino ad un massimo di € 258,00, da determinarsi con apposito atto della Giunta Municipale contestualmente alla definizione delle aliquote, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a)       il soggetto passivo di imposta deve aver compiuto 60 anni di età se è femmina o 65 anni se maschio;

b)       il reddito complessivo ( non escluso alcun tipo di reddito, seppur esente ai fini dell'IRPEF, comunque conseguito, comprensivo anche di redditi derivanti da interessi bancari, rendite di titoli di stato, azioni, obbligazioni, assicurazioni, risparmio, postale e redditi similari) non deve superare, nel caso di unico occupante, l'importo equivalente ad una pensione minima comprese le eventuali maggiorazioni sociali previste dalle disposizioni vigenti in materia; detto importo è raddoppiato se gli occupanti sono più di uno.

 

Possono, inoltre, usufruire dell’innalzamento della detrazione i soggetti passivi d’imposta che all’interno del loro nucleo familiare hanno un componente con un’invalidità superiore al 67%

 

L'agevolazione del comma precedente è concessa esclusivamente a condizione che, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata ed a pena di decadenza del beneficio, i soggetti interessati presentino apposita domanda autocertificando che i requisiti richiesti erano presenti alla data del primo gennaio del relativo anno d'imposta.

La richiesta è valida fino al permanere della situazione che dà diritto all'agevolazione e la mancata comunicazione di variazione, avente lo stesso termine della richiesta, è sanzionata secondo le disposizioni in materia di I.C.I. per quanto concerne la minore imposta versata.

 

MODALITA’ VERSAMENTO su c/c n. 62172473 intestato a

COMUNE DI BUGGIANO – I.C.I. 

 

Abitazione in uso gratuito a parenti

1.        Si considerano abitazione principale, ai soli fini dell’applicazione della relativa aliquota, quelle concesse in uso gratuito, senza l’esistenza di ogni altro diritto reale, ai parenti:

- di primo grado in linea retta: (genitori e figli).

 

2.        La suddetta agevolazione è subordinata:

    1.  alla residenza anagrafica del parente nell’immobile oggetto d’imposta;
    2.  all’esistenza di utenze  di servizi pubblici allo stesso intestate.

 

Dichiarazione o denuncia e comunicazione

1. E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 .

2. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili o modificazione dei medesimi o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata.

3. La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, la quale può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modulo, predisposto e messo a disposizione dal Comune, e deve essere presentata, anche a mezzo posta, entro novanta (90) giorni, dal giorno in cui si è verificato il presupposto o il fatto oggetto della comunicazione medesima.

4. Per il primo anno di applicazione, del presente regolamento, sono fatte salve le dichiarazione predisposte su modello ministeriale e trasmesse all’ufficio entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi.