PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI CUTIGLIANO

Provincia di Pistoia

 

Piazza Umberto I°, 1 - 51024 CUTIGLIANO (PT)  tel 0573/68881 Fax  0573/68386 C.F. 00328670476

indirizzo e-mail: comune@comune.cutigliano.pt.i - www.comune.cutigliano.pt.it

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 012

del 28 APRILE 2010

      

OGGETTO: Imposta comunale sugli Immobili I.C.I.. Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2010..=

 

L’anno duemiladieci e questo giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 17,00 nel civico palazzo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig.  Ceccarelli Carluccio nella sua qualità di Sindaco. All’appello risultano presenti n° 11 (undici) consiglieri comunali ed assenti n° 2 (due) consiglieri, come segue:

 

CONSIGLIERI

Presenti

 Assenti

CECCARELLI Carluccio

X

 

PETRUCCI Maurizio

X

 

CARGIOLI Simone

 

X

REGGIANNINI Raffaele

X

 

SICHI Ezio

X

 

BACCI Marina

X

 

CECCARELLI Marzia

X

 

VALENTINI Luigi

X

 

AMOROSO Antonia

X

 

NESTI Graziano

X

 

DANTI Maura

X

 

GIANI Franco

X

 

LAURI Marina

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Assiste il Segretario comunale Dott. Claudio Sbragia

 

IL PRESIDENTE

 

Constatata la presenza degli Assessori esterni Gonfiantini, Pieracci e Pistolozzi nonché il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designa scrutatori i Signori: Danti, Sichi e Valentini, passa alla discussione del punto posto all’ordine del giorno di cui all’oggetto adottando quanto segue:

                  

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

SENTITI i seguenti interventi:

-         omissis –       

 

 

CONSIDERATO che l’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.- è stata istituita con il Titolo I, Capo I, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007), è stato modificato l’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote I.C.I.;

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

 

RICHIAMATO il D.L. 27/05/2008 nr. 93 e il D.L. 112/2008  relativi alla sospensione dell’esercizio della potestà deliberativa relativa agli aumenti tributari, di addizionali e aliquote per il triennio 2009/2011;

 

VISTO l’ art. 1 del Decreto Legge nr. 93/2008 convertito nella Legge 126/2008  il quale ha previsto  l’ esclusione dall’ ICI  dell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale  considerata tale ai sensi del D. Legs. 504/1992 e successive modificazioni , nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1 – A/8 e A9;

 

VISTO il provvedimento del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009 che ha disposto il rinvio al 30 aprile   2010 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

 

VISTO altresì il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili redatto ai sensi degli artt. 52 e 59 del D. Lgs.vo n° 446 del 15/12/1997 e ss.mm., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 07 del 30/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 02/04/2008 relativa all’ approvazione delle aliquote e detrazioni per l’ anno 2008;

 

RITENUTO di dover determinare le aliquote I.C.I. applicabili per l’anno 2010 nel rispetto di quanto stabilito dai D.L. 93/2008 e 112/2008

 

VISTI i pareri resi ai sensi  dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, allegati alla presente deliberazione come parte integrante;

 

 

 

 

DOPO votazione avente il seguente esito:

voti favorevoli n°     8 (otto)

astenuti                 3 (Danti, Giani e Nesti) 

voti contrari          0 (nessuno)

 

DELIBERA

 

DI APPROVARE:

a)       le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili, con effetto dal 1 Gennaio 2010 invariate rispetto all’ anno 2008 ai sensi dei D.L. 93/2008 e 112/2008, nelle seguenti misure:

 

n    aliquota ridotta del 5 per mille:

- alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel Comune;

- all’ unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

- all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), a condizione che vi stabiliscano la loro residenza anagrafica;

- all’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica;

- alle pertinenze delle unità immobiliari sopraelencate.

 

n    aliquota ridotta del 6,5 per mille:

  - alle aree classificate dal Piano Regolatore Generale vigente come edificabili.

 

n    aliquota ordinaria del 7 per mille:

  - applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e dalle aree edificabili , posseduti nel Comune.

 

b)  la detrazione per abitazione principale in € 103,29 con effetto dal 1 Gennaio 2009 invariata rispetto all’ anno 2008 ai sensi dei D.L. 93/2008 e 112/2008.

-