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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 12
del 2 aprile 2008
omissis
CONSIDERATO che l’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.- è stata istituita con il Titolo I, Capo I, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007), è stato modificato l’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote I.C.I.;
VISTO l’ art. 1, comma 5, della Legge nr. 244/2007 il quale ha previsto un aumento della detrazione sull’ abitazione principale pari all’ 1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00 e con esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9,
VISTO il provvedimento del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2008 che ha disposto il rinvio al 31 maggio 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO altresì il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili redatto ai sensi degli artt. 52 e 59 del D. Lgs.vo n° 446 del 15/12/1997 e ss.mm., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 07 del 30/03/2007 e modificato con precedente deliberazione in questa stessa seduta;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 09 del 30/03/2007 relativa all’ approvazione delle aliquote e detrazioni per l’ anno 2007;
RITENUTO di dover determinare le aliquote I.C.I. applicabili per l’anno 2008;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, allegati alla presente deliberazione come parte integrante;
CON VOTAZIONE avente il seguente esito:
- Voti favorevoli n° 9
- Astenuti n° 2 (Cecchini Daniela e Nesti Piero)
- Contrari n° 0
DELIBERA
DI APPROVARE le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili, con effetto dal 1 Gennaio 2008, nelle seguenti misure:
1) aliquota ridotta del 5 per mille:
· alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel Comune;
· all’ unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;
· all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
· all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), a condizione che vi stabiliscano la loro residenza anagrafica;
· all’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica;
· alle pertinenze delle unità immobiliari sopraelencate.
2) aliquota ridotta del 6,5 per mille:
· alle aree classificate dal Piano Regolatore Generale vigente come edificabili.
3) aliquota ordinaria del 7 per mille:
· applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e dalle aree edificabili , posseduti nel Comune.
DALL’IMPOSTA dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.
DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
DI DARE atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2008 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007)
omissis