Prov. Pistoia
Deliberazione della Giunta Comunale
N° 16
del 11 febbario 2006
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili ICI. Approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2006.=
L’anno duemilasei e questo giorno undici del mese di febbraio, alle ore 9.30 nel civico palazzo, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge, sotto la Presidenza della Sig.ra Marina Lauri nella sua qualità di Sindaco.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME |
presente |
assente |
Marina Lauri – Sindaco |
X |
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Martino Renzo – Assessore |
X |
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Atos Petrucci – Assessore |
X |
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Assiste il Segretario comunale Dott. Claudio Sbragia il quale provvede alla redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato:
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.- è stata istituita con il Titolo I, Capo I, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni
introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- Che l’articolo 54 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n° 446, come modificato dall’art.6 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n° 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- Che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 lettera f) del comma 2, 48 e 172 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
- PRESO ATTO, altresì, che l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n° 488 dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- VISTO altresì il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili redatto ai sensi degli artt. 52 e 59 del D. Lgs.vo n° 446 del 15/12/1997 e approvato con propria deliberazione n° 118 in data 29/12/1998, e successive modifiche e integrazioni;
- RITENUTO di dover determinare le aliquote I.C.I. applicabili per l’anno 2006;
- VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, allegati alla presente deliberazione come parte integrante;
- CON votazione unanime espressa nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) DI APPROVARE le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili, con effetto dal 1 Gennaio 2006, nelle seguenti misure:
n aliquota ridotta del 5,5 per mille:
· alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel Comune;
· all’ unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;
· all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
· all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale;
· alle pertinenze delle unità immobiliari sopraelencate.
n aliquota ridotta del 6,5 per mille:
· alle aree classificate dal Piano Regolatore Generale vigente come edificabili.
n aliquota ordinaria del 7 per mille:
· applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e dalle aree edificabili , posseduti nel Comune.
2) DALL’IMPOSTA dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.
3) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata secondo le modalità indicate nella circolare n° 3/DPF del 16/4/2003 con oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote”.
4) DI DARE atto che la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di Previsione 2006 ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000.