ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL
COMUNE DI CUTIGLIANO - Prov. di Pistoia
IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I.
PER L’ANNO D’IMPOSTA 2005
(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 26 DEL 26/02/2005)
LA GIUNTA COMUNALE
(...OMISSIS...)
delibera
1) Di approvare le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili, con effetto dal 1 Gennaio 2005, nelle seguenti misure:
n aliquota ridotta del 5,5 per mille:
· alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel Comune;
· agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
· all’ unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;
· all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
· all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale;
· alle pertinenze delle unità immobiliari sopraelencate.
n aliquota ridotta del 6,5 per mille:
· alle aree classificate dal Piano Regolatore Generale vigente come edificabili ai sensi della normativa di legge, con i valori già stabiliti dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 118 del 29/12/1998.
n aliquota ordinaria del 7 per mille:
· applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e dalle aree edificabili , posseduti nel Comune.
2) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.
(...OMISSIS....)