LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che ai sensi del comma 8 dell’art. 27 della legge 28.12.2001, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni viene stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;
CONSIDERATO che occorre fissare, le aliquote relative all’I.C.I., da applicarsi per l’anno 2005;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15.01.2004, dette aliquote furono stabilite per l’anno 2004 nelle seguenti misure:
- 5,5 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo, residente nel Comune di Loro Ciuffenna;
- 5,5 per mille per l’unità immobiliare concessa in USO GRATUITO A PARENTE in linea retta fino al secondo grado, residente nel Comune di Loro Ciuffenna che la utilizzi come abitazione principale (senza diritto alla detrazione); l’aliquota ridotta del 5,5 per mille può essere estesa anche al coniuge comproprietario della stessa unità immobiliare, concessa dall’altro coniuge, in comodato od uso gratuito ai genitori che vi risiedono e che la utilizzino come abitazione principale (ugualmente senza diritto alla detrazione).
- 6,00 per mille per le unità immobiliari poste nelle Categorie c/1 – c/2 – c/3;
- 7,00 per mille per le unità immobiliari diverse da quelle indicate nei precedenti punti -1) – 2) – 3) – (comprese le aree edificabili);
DATO ATTO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/03/2001, limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale è stato previsto un aumento della detrazione I.C.I. per abitazione principale da €. 103,29 a €. 154,94;
VISTE le disposizioni in precedenza richiamate;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rimessi dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di approvare le aliquote dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005, confermando quelle in vigore per l’anno 2004, come segue:
- 5,5 - ( CINQUE VIRGOLA CINQUE ) per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE, comprese le sue pertinenze, del soggetto passivo, residente nel Comune di Loro Ciuffenna;
- 5,5 - (CINQUE VIRGOLA CINQUE ) per mille per l’unità immobiliare concessa in USO GRATUITO A PARENTE in linea retta fino al secondo grado, residente nel Comune di Loro Ciuffenna che la utilizzi come abitazione principale (senza diritto alla detrazione); l’aliquota ridotta del 5,5 per mille può essere estesa anche al coniuge comproprietario della stessa unità immobiliare, concessa dall’altro coniuge, in comodato od uso gratuito ai genitori che vi risiedono e che la utilizzino come abitazione principale (ugualmente senza diritto alla detrazione).
- 6,00 – (SEI) per mille per le unità immobiliari poste nelle categorie –C/1 – C/2 – C/3;
- 7,00 - (SETTE) per mille per le unita’ immobiliari diverse da quelle indicate nei precedenti punti - 1) – 2) – 3) – (comprese le aree edificabili);
2. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del 4° comma dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
3. dare atto che il presente provvedimento costituisce proposta per la elaborazione degli schemi di bilancio 2005 e relativa relazione previsionale e programmatica da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.