COMUNE DI LUCIGNANO
Provincia di Arezzo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 9 Seduta del 30 aprile 2011
Oggetto: Aliquota I.C.I. per l’anno 2011. Determinazioni.
L’anno duemilaundici e questo giorno trenta, del mese di aprile, alle ore 10,40, nella residenza civica, si è riunito il Consiglio comunale convocato nei modi di legge.
Seduta aperta al pubblico.
Presiede il Sindaco del Comune MAURIZIO SERI
Sono presenti n. 15 Consiglieri, come segue:
1-SILVI GIANNI
2-DEL ZONZO MARIO
3-CASINI ROBERTA
4-CIANI MASSIMO
5-DI GORO ANDREA
6-SICURANZA JURI
7-AMOREVOLI MARCO
8-BORTOT MANUEL
9-SILVI LUCA
10-BORDACCHINI DANIELE
11-BOTARELLI FRANCESCO
12-FIERLI OSVALDO
13-BACCI PIERANTONIO
14-CARTOCCI MARCELLO
15-CIARDI CATIA
Risulta assente n. 1 Consigliere, come segue:
1-CORADESCHI LINO
Partecipa il Segretario del Comune.
Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, data la presenza necessaria del quorum dei consiglieri, passa alla trattazione degli affari posti all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1^, d. lgs.vo n. 267/’00:
- dal Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Preso atto di quanto a suo tempo e fra l’altro, stabilito dal d. lgs.vo 30.12.1992 n. 504, istitutivo a far tempo dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili (i. c. i.) ed in particolare, del disposto dell’art. 6, che fissa originariamente nel 31 ottobre di ciascun anno il limite ultimo per determinare l’aliquota valida per l’anno successivo, salvo quanto in seguito, da ultimo statuito, in tema di approvazione dei bilanci previsionali, dall’art. 151, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
Dato atto come con decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2011, pubblicato nella G. u. n. 70 del 26.03.2011, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario sia stato, da ultimo, procrastinato al 30 giugno 2011, data cui risulta conseguentemente procrastinato anche il termine utile per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi e servizi locali;
Richiamato quanto statuito, in via generale, dall’art. 42, lett. “f”, citato d. lgs.vo n. 267/’00 e considerato, da ultimo, il disposto dell’art. 1, comma 156^, legge 27.12.2006, n. 296 (c. d. legge finanziaria 2006), con cui veniva modificata la previsione del comma 1^ dell’articolo 6 del sopra citato d. lgs.vo n. 504/’92, in tema di competenza all’approvazione delle aliquote d’imposta, demandata all’Organo consiliare;
Esaminata l’allegata proposta, redatta il 22 aprile u. s. dal responsabile del servizio Tributi, sig.ra Tiziana Virgili, tesa alla determinazione delle aliquote da applicare, con riferimento all’anno 2011, ai fini del calcolo i. c. i., confermando quelle già in vigore per l’anno 2010, anche in ottemperanza al disposto di cui all’art. 126, comma 7^, d. l. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge 24.07.2008, n. 126;
Sentita l’illustrazione introduttiva del sig. Ciani M., in veste di Assessore competente per materia, il quale evidenzia l’opportunità di mantenere il livello di imposizione, già in vigore durante l’anno 2010, inalterato anche per il corrente anno di’imposta;
Sentito, inoltre, il successivo intervento da parte del capo - gruppo consiliare di minoranza, sig. O. Fierli, il quale preannuncia (anche in coerenza con l’intenzione di voto sul tema inscritto al successivo punto “
Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all’espressione di voto;
Alle ore 10.45, con dodici voti favorevoli e quattro contrari (sigg. Bacci. P A., Cartocci M., Ciardi C. e Fierli O.), essendo in numero di 16 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese,
D E L I B E R A
1 - di recepire e fare propria l’allegata proposta, redatta il 22 aprile u. s. dal responsabile del servizio Tributi, sig.ra Tiziana Virgili, in relazione a quanto in oggetto;
2 - di stabilire, conseguentemente, che per il calcolo dell’i. c. i. dovuta per l’anno 2011 (anche in ottemperanza al disposto dell’art. 126, comma 7^, d. l. n. 93/’08, convertito in legge n. 126/’08), continueranno ad essere applicate le aliquote già in vigore nell’anno 2010, che di seguito si riportano:
- 5,30‰ per l’abitazione principale;
- 6,90‰ per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili,
restando, parimenti invariata la detrazione d’imposta base di €. 103,29=, per l’abitazione di residenza;
3 - di demandare al Responsabile proponente, l’espletamento delle procedure e degli adempimenti connessi all’approvazione del presente atto deliberativo.