ALIQUOTE ANNO 2011
1. aliquota ordinaria del 6,7 per mille;
2. aliquota del 6,1 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari solo se classificate nelle categorie A1, A8 e A9:
a) abitazione principale del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 8 del D. Lgs. 504/92, così come modificato dall'art. 1, commma 173 della L. 296/2006, e dall’art. 5 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili
b) pertinenze dell’abitazione principale così come definite dall’art. 6 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
c) abitazioni e loro pertinenze concesse in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la utilizzano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica; precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92;
d) abitazione e relative pertinenze di proprietà del coniuge separato non assegnatario, a condizione che lo stesso non possieda altro immobile destinato ad abitazione nel Comune di Arezzo; in questo caso la detrazione spetta in proporzione alla quota posseduta;
3. aliquota del 6,3 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:
a) Immobili concessi in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3 della L. 431/1998;
b) Pertinenze di dette abitazioni, semprechè rientrino nel contratto locativo;
4. aliquota del 1 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:
a) immobili concessi in locazione all'amministrazione comunale, o soggetto eventualmente da essa delegato, da destinare all'emergenza abitativa;
b) pertinenze di cui al punto a) purchè rientranti nel contratto locativo;
5. aliquota del 9 per mille applicata agli immobili ad uso abitataivo non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
6. aliquota minima prevista per legge (attualmente 4 per mille) per le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici di qualsiasi potenza ancorchè autonomamente accatastate
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE - € 135,00