IL COMUNE DI AREZZO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N. 239 DEL 23.12.2008  HA STABILITO LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI ICI PER L’ANNO 2009, NELLE MISURE SOTTO INDICATE:

 

1) aliquota ordinaria del 6,7 per mille;

2) aliquota del  6,1 per mille: applicata alle seguenti unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A1- A8- A9

a)     abitazione principale del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 8. comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, e dall’art. 4 del “Regolamento  per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili”

b)     pertinenza/e dell’abitazione principale così come definita/e dall’art. 5 del  “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”;

c)      abitazioni e relativa/e pertinenza/e concesse in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la utilizzano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica; precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 8. comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992.

d)     abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà del coniuge separato non assegnatario, a condizione che lo stesso non possieda altro immobile destinato ad abitazione nel Comune di Arezzo; in questo caso la detrazione spetta in proporzione alla quota posseduta;

e)      abitazione e relativa/e  pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) aliquota del  6,1 per mille: applicata all’abitazione ( di qualunque categoria catastale) e relativa/e pertinenza/e di proprietà del cittadino italiano residente all’estero,  a condizione che la stessa non risulti locata;

 

4)  aliquota  del  1  per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:

a)   immobili concessi in locazione  all’amministrazione comunale, o soggetto  eventualmente da essa delegato, da destinare all’emergenza abitativa;

b)   pertinenze degli immobili di cui al punto a)  purchè rientranti nel contratto locativo;

 

5) aliquota del 6,3 per mille  applicata alle seguenti unità immobiliari:

a)    immobili concessi in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge  n. 431/1998;

b)   pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo.

precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 8. comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992.

 

6) aliquota del  4  per mille applicata alle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici di qualsiasi potenza ancorché autonomamente  accatastate;

 

 7) aliquota del 9 per mille  applicata agli immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;