Deliberazione del Consiglio Comunale di Arezzo:

            - n° 62 del 13.03.2008, avente ad oggetto:

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Imposta comunale sugli immobili: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per l’anno 2008. Individuazione delle condizioni personali e patrimoniali caratterizzanti le situazioni di disagio economico e sociale, per il riconoscimento della maggiore detrazione per abitazione principale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

D E L I B E R A

- Per quanto detto in premessa, di approvare le aliquote e delle detrazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2008 nei termini che seguono:

1. aliquota ordinaria del 6,7 per mille;

2. aliquota del 6,1 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:

                       a) abitazione principale del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 8. comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, così come modificato dall’art. 1, comma 173 della L. n° 296/2006 e dall’art. 5 del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili”

                       b) pertinenze dell’abitazione principale così come definite dall’art. 6 del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”;

 

abitazioni e loro pertinenze concesse in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la utilizzano quale loro abitazione principale, comprovata

                       c) dalla residenza anagrafica; precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista  dall’art. 8. comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992.

                       d) Abitazione e relative pertinenze di proprietà del coniuge separato non assegnatario, a condizione che lo stesso non possieda altro immobile destinato ad abitazione nel Comune di Arezzo; in questo caso la detrazione spetta in proporzione alla quota posseduta;

3. aliquota del 1 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:

 

a) immobili concessi in locazione all’amministrazione comunale, o soggetto eventualmente da essa delegato, da destinare all’emergenza abitativa;

b) pertinenze degli immobili di cui al punto a) purchè rientranti nel contratto locativo

4. aliquota del 6,3 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:


 

 

                       a) immobili concessi in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

                       b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo.

 

Precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 8. comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992.

5. aliquota del 9 per mille applicata agli immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

6. detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo, pari a € 135,00, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/92;

a tale riduzione deve aggiungersi una ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D. Lgs. 504/1992. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 Euro, viene fruita fino alla concorrenza del suo ammontare e non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9;

- Di determinare le condizioni personali e patrimoniali caratterizzanti le situazioni di disagio economico e sociale, per il riconoscimento della maggiore detrazione per abitazione principale nei termini che seguono:

- maggiore detrazione», pari a € 258,23, (€ 135,00 detrazione base più € 123,23 per ulteriore detrazione) in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; e secondo i criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati:

CATEGORIE DI SOGGETTI :

                       - soggetto passivo pensionato che vive solo e percepisca un reddito lordo nel limite di € 8.500,00 ovvero membro di famiglia composta da due pensionati , o in età di pensione, il cui reddito complessivo lordo cumulato sia nei limiti reddituali dell’importo di € 12.500,00, con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente, e che non possieda o vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto a); i quali tuttavia non concorrono alla determinazione dei predetti limiti di reddito. I redditi sopraddetti si intendono relativi all’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta.


 

 

- soggetto passivo, non deambulante o comunque non autosufficiente, portatore di invalidità totale al 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti Organi, con diritto all’indennità di accompagnamento;

REQUISITI:

a) possedere, nell’intero territorio nazionale, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale solo l’abitazione principale, un garage o box ed eventuali «terreni agricoli» il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore a € 200,00 annui lordi ovvero eventuali immobili accessori in uso proprio (C2, C6, C7), diversi dalle abitazioni, ciascuno con rendita catastale non superiore a € 200,00;

b) l’immobile adibito ad abitazione principale deve essere classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6;

- Di prendere atto che le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze volte all’ottenimento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento del direttore dell’Ufficio, a norma dell’art. 4, comma 3, del «Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili».