1. Aliquote
Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23 del 2.2.2007 sono state determinate le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2007, nelle misure sottoindicate:
- aliquota ordinaria del 6,7 per mille;

- aliquota del 6,1 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:
a)        abitazione principale del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 8 del D. Lgs. 504/92, così come modificato dall'art. 1, comma 173 della L. n. 296/2006 e dall’art. 5 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili
b)        pertinenze dell’abitazione principale così come definite dall’art. 6 del  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

- aliquota del 6,3 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:
a)        immobili concessi in locazione, a titolo di ''abitazione principale'' del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3 della L. 431/1998.
b)        pertinenze di dette abitazioni, semprechè rientrino nel contratto locativo.

- aliquota del 9 per mille applicata agli immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni



DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE                         € 135,00
MAGGIORE DETRAZIONE                                        € 258,23

2. Scadenze
L'art. 37 comma 13 del D.L. n. 223/2006, convertito con L. 248/2006, ha modificato le date di scadenza per il pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, nei termini che seguono:
- acconto: deve essere pagato entro il 16 giugno
(per l'anno 2007 la scadenza slitta al 18 giugno poichè il 16 cade di sabato).

- saldo: deve essere pagato dal 1 dicembre al 16 dicembre
(per l'anno 2007 la scadenza slitta al 17 dicembre poichè il 16 cade di domenica)

Rimane invariata la possibilità di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da pagare entro il 16 giugno (per l'anno 2007 la scadenza slitta al 18 giugno poichè il 16 cade di sabato).


3. pagamento tramite il modello F24
L'art. 37, comma 55 del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006 ha introdotto la possibilità di pagare l'Imposta Comunale sugli Immobili utilizzando il modello F24. Con questa modalità di pagamento si può:
- effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello di banche, poste o concessionari della riscossione presenti sul territorio nazionale, senza alcun costo di commissione a carico del contribuente;
- versare, con un unico modello, l'ICI riferita a comuni diversi;
- compensare i crediti di altre imposte (es. Irpef, Iva etc.) con l'imposta dovuta per ICI. In tal caso è necessario compilare l'apposito quadro nel modello della dichiarazione dei redditi, oltre a compilare e presentare il modello F24 in ogni caso, anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, lo stesso presenti un saldo finale pari a zero.

4. Arrotondamento
Il pagamento di tutti i tributi locali, e dunque anche dell'ICI, deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo. (art. 1, comma 166, L. 296/2006 Finanziaria 2007).

5. Immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa
Art. 1, comma 173 L. 296/2006 Finanziaria 2007.
"...Per gli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, il Curatore o il Commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili..."

6. Varie
- Il comma 104 dell'art. 1 della L. 296/2006 Finanziaria 2007, stabilisce che le dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, e quindi riferite al periodo d'imposta 2006, dovranno contenere, nel quadro relativo ai fabbricati, l'importo, relativo ad ogni immobile, dell'ICI dovuta per l'anno 2006.

- L'art. 2, comma 45 del D.L. 262/2006, convertito con L. 286/2006, prevede l'aumento del 40% del moltiplicatore da utilizzare per ottenere il valore degli immobili accatastati nel gruppo "B". In virtù di tale norma, e con decorrenza dal 3 ottobre 2006, il valore ai fini ICI per detti immobili deve essere calcolato moltiplicando la rendita catastale, debitamente rivalutata del 5% previsto dalla legge, per il coefficiente 140. Si ricorda che in tale gruppo sono compresi gli immobili destinati a finalità di pubblico interesse quali uffici pubblici, collegi, ospizi, scuole, laboratori scientifici, biblioteche, gallerie, musei, cappelle private ecc.