Deliberazione G.C. n. 1.128
Classificazione: D.03/633/2005
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27/12/2005
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, D. LGS. 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2006.
OMISSIS
La Giunta Comunale
VISTI
PRESO ATTO che l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 504/92 dispone: «...l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille... », salve le deroghe di Legge;
CONSIDERATO -che, dai risultati relativi all’andamento del gettito ordinario, si può evincere una tendenza di crescita del medesimo non strettamente dipendente dall’aliquota e riconducibile, almeno in parte, alla stabilizzazione degli effetti conseguenti alle azioni di controllo; -che comunque la vigente normativa prevede una sensibile riduzione dei trasferimenti erariali e regionali che richiede la rideterminazione in aumento dell’aliquota d’imposta, al fine di assicurare il maggior gettito necessario per non pregiudicare la continuità dei servizi erogati dall’Ente, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
RITENUTO di dover provvedere ad una opportuna diversificazione dell’aliquota di imposta a seconda se si tratti di "abitazione principale" nei sensi di cui all’art. 8, comma 2, ultimo periodo del D. Lgs. 504/92, ovvero immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, come modificato dal comma 53 dell’art. 3 della L. 662/96, al fine di ripartire con maggiore equità il carico fiscale, e tenuto conto della diversa valenza sociale delle tipologie di immobili sopra citate;
CONSIDERATO che l’aumento dell’aliquota per abitazione principale, dal 6,2 al 6,3 per mille, verrà compensato in larga parte, dall’aumento della detrazione che passerà da 130,00 a 135,00 euro; dando atto che, da verifiche effettuate, risulta che, per immobili adibiti ad abitazione principale, con rendita catastale fino a 500,00 Euro, corrispondente ad esempio ad una abitazione di media categoria – A3 di classe 4 – vani 7 – Zona Censuaria 2, oppure A3 di classe 4 – vani 6 – Zona censuaria 1, l’imposta diminuisce o rimane invariata;
DATO ATTO che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale saranno definite le condizioni per ottenere una maggiore detrazione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 504/92, che verrà concessa a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio socio-economico;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio proponente in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Contabile in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000;
con votazione unanime,
DELIBERA
Per quanto detto in premessa, di approvare le aliquote e le detrazioni, relative all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2006, nei termini che seguono:
1. aliquota del 6,3 per mille per le seguenti Unità immobiliari:
a) abitazione principale del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 8 del D. Lgs. 504/92 nonché dall’art. 5 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili
b) pertinenze dell’abitazione principale così come definite dall’art. 6 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
2. aliquota del 6,7 per mille per tutte le altre categorie di immobili oggetto d’imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 del D. Lgs. 504/92;
3. detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo, pari a € 135,00 , rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/92;
4. importo della «maggiore detrazione», in favore di alcune categorie di soggetti che si trovano in condizioni di particolare disagio socio-economico che verranno determinate in un successivo atto del Consiglio Comunale, € 258,23 (€ 135,00 detrazione base ex art. 8, comma 2, D. Lgs. 504/92, come determinata dalla presente deliberazione + € 123,23 ulteriore detrazione), rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
5. verrà considerata direttamente adibita ad «abitazione principale», con conseguente applicabilità della detrazione per questa prevista, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la «residenza anagrafica» in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell’art. 3, comma 56, della L. 23.12.1996, n° 662.
6. le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze volte all’ottenimento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento del direttore dell’ufficio competente, a norma dell’art. 4, comma 3, del vigente «Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili».
Deliberazione G.C. n. 101
Classificazione: D.03/633/2005
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22.02.2006
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, D. LGS. 504/92. DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2006. INTEGRAZIONE ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 1128 DEL 27.12.2005.
OMISSIS
La Giunta Comunale
VISTI
VISTO INOLTRE
PRESO ATTO che l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 504/92 dispone: «...l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille... », salve le deroghe di Legge;
CONSIDERATO -che, da indagini effettuate presso l’Agenzia delle Entrate risulta che nell’anno 2005 sono stati stipulati circa n° 3.000 contratti di affitto nel rispetto della Normativa suddetta; -che l’applicazione, per queste tipologie di unità immobiliari, della stessa aliquota già deliberata per l’abitazione principale, pari quindi al 6,3 per mille, favorirebbe sicuramente la realizzazione di ulteriori locazioni alle condizioni definite dagli accordi di cui sopra; -che comunque per detti immobili non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dal D. Lgs. 504/92;
DATO ATTO che tale integrazione non modifica la previsione inserita nello schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale il 27.12.2005 n° 1129;
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad integrare la deliberazione della Giunta Comunale di cui all’oggetto, considerando l’aliquota del 6,3 per mille da applicare anche agli immobili concessi in locazione a titolo di « abitazione principale» alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 del medesimo articolo 2;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio proponente in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Contabile in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000;
con votazione unanime,
DELIBERA
Di integrare, per le ragioni specificate in narrativa, la propria deliberazione n° 1128 del 27.12.2005, relativa all’approvazione le aliquote e le detrazioni, relative
all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2006, nel modo seguante:1. aliquota del
6,3 per mille per le seguenti Unità immobiliari:a) Immobili concessi in locazione, a titolo di «abitazione principale» del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3 della L. 431/1998;
b) Pertinenze di dette abitazioni, semprechè rientrino nel contratto locativo.
2. per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/92
Riferimenti archivistici: D.03/633/2005
CC
Verbale della seduta del 16/03/2006
Deliberazione n. 1
OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2006: INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI CARATTERIZZANTI LE SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.
Partecipa alla seduta il segretario Generale dr Michele Bello
Il Commissario Straordinario
VISTI
VISTI INOLTRE
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 1.128 del 27/12/2005, riguardante la determinazione dell’aliquota ICI e delle detrazioni di imposta per l’anno 2006, in cui è stato determinato in Euro 258,23 l’importo della maggiore detrazione, e cioè Euro 135,00 come detrazione base, più Euro 123,23 per ulteriore detrazione;
RITENUTO opportuno concedere la maggiore detrazione per l’anno 2006 mantenendo invariate sia le categorie di soggetti beneficiari che tutte le altre condizioni previste per l’anno 2005;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tributi in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Contabile in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000
ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di confermare, anche per l’anno di imposta 2006, i criteri applicativi per l’I.C.I., già approvati per l’anno d’imposta 2005, relativamente alle agevolazioni per le seguenti fattispecie, e nei termini che seguono:
CATEGORIE DI SOGGETTI :
REQUISITI: