Deliberazione G.C. n. 835

Classificazione: D.3.739 (7894)/2004

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20/12/2004

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, D. LGS. 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005.

 

PRESIDENTE: Ing. Luigi Lucherini

SEGRETARIO: Dott. Michele Bello

 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta Comunale alla votazione di cui all’oggetto

 

Cognome e nome

Carica

Presenti

Lucherini Luigi

Sindaco

1

Ammirati Paolo Enrico

Vice Sindaco

2

Angiolini Rossella

Assessore

3

Badiali Marco

Assessore

4

Ghinelli Alessandro

Assessore

-

Cantaloni Gianni

Assessore

5

Chianini Francesco

Assessore

6

Chianucci Giovanni

Assessore

7

Guerra Abramo

Assessore

8

Borri Guglielmo

Assessore

9

Macrì Francesco

Assessore

10

 

 

La Giunta Comunale

 

VISTI

q       gli artt. 48 e 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla competenza in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali;

q       il combinato disposto degli articoli: 27, comma 8 della L. 28/12/2001, n° 448 e 151, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, in ordine al termine ultimo previsto per deliberare le aliquote d’imposta sui tributi locali;

q       i vigenti artt. 6 ed 8 del D. Lgs. 504/1992, relativi rispettivamente alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta ed alle riduzioni e detrazioni dell’imposta ed in particolare il comma 3 dell’art. 8 inerente la facoltà concessa ai Comuni di elevare la detrazione ordinaria per abitazione principale in favore di categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, nonché il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

q       l’art. 3, comma 56, della Legge n. 662 del 23.12.96 inerente la facoltà ivi concessa ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare di cui sono proprietari o usufruttuari soggetti passivi anziani o disabili che acquistano la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata;

 

PRESO ATTO che l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 504/92 dispone: «...l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille... », salve le deroghe di Legge;

 

CONSIDERATO che, dai risultati relativi all’andamento del gettito ordinario, si può evincere una tendenza di crescita del medesimo non strettamente dipendente dall’aliquota e riconducibile, almeno in parte, alla stabilizzazione degli effetti conseguenti alle azioni di controllo, tale da consentire di proporre la conferma della misura  dell’aliquota e delle detrazioni vigenti per l’anno 2004, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

 

RITENUTO pertanto di confermare, anche per l’anno d’imposta 2005, l’adozione di un’aliquota «ordinaria» per tutti gli immobili oggetto d’imposizione, nella misura del 6,2 per mille, con contestuale determinazione della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/92 , in misura pari a € 130,00, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

RITENUTO inoltre di confermare anche l’importo della maggiore detrazione per abitazione principale nella misura massima consentita dalla legge e pari ad € 258,23, detrazione che verrà concessa a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio socio-economico che verranno determinate in un successivo atto del Consiglio Comunale;

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio proponente in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000;

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Contabile in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000;

 

con votazione unanime,

 

DELIBERA

 

 

Per quanto detto in premessa, di approvare l’aliquota e le detrazioni, relative all’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005, nei termini che seguono:

 

1.   aliquota del 6,2 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto d’imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 del D. Lgs. 504/92 e succ. modificazioni ed integrazioni;

 

2.   detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo, € 130,00, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/92;

 

3.    importo della «maggiore detrazione», in favore di alcune categorie di soggetti che si trovano in condizioni di particolare disagio socio-economico che verranno determinate in un successivo atto del Consiglio Comunale, € 258,23 (€ 130,00 detrazione base ex art. 8, comma 2, D. Lgs. 504/92, come determinata  dalla presente deliberazione + € 128,23 ulteriore detrazione), rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

4.   verrà considerata direttamente adibita ad «abitazione principale», con conseguente applicabilità della detrazione per questa prevista, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la «residenza anagrafica» in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell’art. 3, comma 56, della L. 23.12.1996, n° 662.

 

5.   le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze volte all’ottenimento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento del direttore dell’ufficio competente, a norma dell’art. 4, comma 3, del vigente «Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili».

 

 

 

ES/gc aliquota ici-2005