DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2009.
"visto che in base alle vigenti disposizioni ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione occorra determinare anche l'aliquota ICI.
Visto che l'aliquota attualmente in vigore è del 5,5 per mille.
Vista la volontà amministrativa, espressa dalla giunta municipale, di confermare l'aliquota ICI per l'anno 2009 nella percentuale del 5,5 per mille.
Visto quanto previsto dagli art. 2 e 5 del dlg.vo 504/1992 che stabilisce la base imponibile per tali aree in base al valore in commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Visto inoltre che occorre determinare in maniera univoca un valore di riferimento per le aree edificabili, esistenti nel comune di Badia Tedalda, al fine della determinazione della relativa ICI annuale, in modo da fornire all'ufficio tributi dell'Ente una base di riferimento certa e predefinita.
Ritenuto che il prezzo medio di mercato di tali aree possa essere stabilito con riferimento alla situazione soggettiva in relazione alle opere di urbanizzazione presenti nella zona interessata come segue:
- in euro 5,2 per le aree con destinazione urbanistica artigianale-industriale-commerciale gia urbanizzate e in euro 4,50 per le zone dove ancora sia necessario un piano di lottizzazione o un piano di intervento.
- in euro 10,4 per le aree con destinazione abitativa-residenziale gia urbanizzate e in euro 9,00 per le zone dove ancora sia necessario un piano di lottizzazione o un piano di intervento.
delibera
1) di confermare, in base al combinato disposto dagli articoli 6 e 18, primo comma, del Decreto Legislativo 504/1992, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2009 nella misura del 5,5 per mille.
2) di confermare anche per l'anno 2009 il valore di riferimento delle aree edificabili esistenti nel territorio comunale come segue:
- in euro 5,2 per le aree con destinazione urbanistica artigianale-industriale-commerciale gia urbanizzate e in euro 4,50 per le zone dove ancora sia necessario un piano di lottizzazione o un piano di intervento.
- in euro 10,4 per le aree con destinazione abitativa-residenziale gia urbanizzate e in euro 9,00 per le zone dove ancora sia necessario un piano di lottizzazione o un piano di intervento.
3)di confermare il limite minimo per il versamento ANNUALE dell'imposta in euro 12,00, come già indicato con l'atto di giunta n. 20 del 9/5/ 2007, specificando che il limite per l'emissione dell'avviso di accertamento ICI rimane fissato in euro 4,00 di sola imposta pura annuale, da applicare comunque in caso di importi annuali ici dovuti superiori ad euro 12,00.
altra delibera per criteri pertinenze:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INDICAZIONI IN MERITO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI.
Preso atto che con il DL. 93/2008 convertito in Legge n. 126 del 24 luglio 2008 è stata disposta l’esenzione dal pagamento dell’ ICI degli immobili adibiti ad abitazioni principali.
Visto che tale agevolazione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale.
Visto che occorre per quanto possibile chiarire i limiti entro i quali opera tale esenzione, al fine di evitare o limitare i dubbi interpretativi da parte dei contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta o dei proprietari di immobili esentati.
Considerato che questo ente non ha adottato nessun regolamento in materia di ICI.
Visto che per l'anno 2008 questo ente ha adottato uno specifico atto di indirizzo, con delibera di giunta n. 77 del 25/11/2008.
Preso atto che la Giunta Municipale non è competente per l’adozione di un regolamento in materia di ICI.
Ravvisata comunque la necessità di dare indicazioni, per l'anno 2009, anche senza la valenza regolamentare, ai contribuenti, che si rivolgono all’ufficio tributi per valutare se i loro immobili sono soggetti ad imposta.
Vista la risoluzione del Ministero Dell’economia e Delle Finanze n. 12 del 5/6/2008.
DELIBERA
1. di riconfermare e stabilire i seguenti criteri interpretativi da applicarsi per l’anno di imposta 2009 in materia di ICI e limitatamente alla individuazione dei fabbricati oggetto della esenzione dal pagamento dell’imposta.
Si considera pertinenziale:
- l'unità immobiliare iscritta in categoria catastale
C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse)
e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili),
- purché ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o ad
essa “collegata funzionalmente” a condizione che:
o la pertinenza sia durevolmente
ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione principale.
o · il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte
dell'abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento,
anche se in quota parte della pertinenza
- per collegamento funzionale si intende che dalla abitazione principale si acceda alla pertinenza tramite passaggio nell’area classificabile come resede del fabbricato principale.
2-non vengono, per il momento, individuate limitazioni numeriche al numero delle pertinenze.
3-ove nel fabbricato o nel complesso immobiliare non vi sia una unita’ immobiliare separatamente iscritta in catasto e destinata a pertinenza, è possibile individuare all’esterno dello stesso una pertinenza per ogni tipologia catastale tra:
- C/2 (depositi, cantine e simili),
- C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse)
C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili),
le eventuali pertinenze di cui al presente punto devono avere comunque le medesime caratteristiche di destinazione ed uso di cui al precedente punto 1).
4-vengono considerate come una unica unita’ abitativa, due immobili adibiti ad abitazione principale e accatastati separatamente con categorie catastali A), sempre che siano funzionalmente ed effettivamente abitati dallo stesso nucleo familiare, e l’immobile sia strutturalmente adibito ad una unica abitazione.
Il presente punto si applica in via transitoria, dando contestuale incarico all’ufficio tributi affinchè provveda ad invitare i possessori di tali fabbricati a modificare l’accatastamento di tali immobili.
5-I contribuenti che si vogliono avvalere della agevolazione di cui al punto 4) devono darne comunicazione al Comune mediante la "dichiarazione annuale ICI" .