DELIBERAZIONE G.C. N. 63 DEL 30.12.2008
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2009
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
ú il D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
ú l’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che disciplina i termini per l’approvazione del bilancio comunale di previsione;
ú l’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n° 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”
ú l’art. 1, comma 156, della Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27.12.2006, che ha riconosciuto al Consiglio comunale, dall’1.1.2007, la competenza a deliberare sulle aliquote ICI;
ú il proprio atto esecutivo n° 16 del 30/03/2007 con il quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
RICHIAMATO l’art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, convertito nella Legge n. 126 del 24.07.2008 il quale dispone che, a partire dall’anno 2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto L.vo n. 504/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo quella considerata tale ai sensi del D. L.vo n. 504/1992 e ss. mm. ii., nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con proprio Regolamento;
CONSIDERATO che rimangono però escluse dalla esenzione di cui sopra le unità immobiliari adibiti ad abitazione principale aventi categoria catastale A1-A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, comma 2 e 3 del citato D.L.vo n. 504/1992;
RITENUTO, pertanto, di adottare le sottoindicate aliquote I.C.I. per l’anno di imposta 2009, confermando quelle in vigore per l’anno 2008, approvate con deliberazione C.C. n. 16/2007, tenuto conto, ovviamente, delle più recenti disposizione sopra richiamate:
a) Aliquota del 6,5 per mille:
ú immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze così come individuate nell’art. 2 del vigente regolamento comunale approvato con atto esecutivo C.C. n. 16/07.
b) Aliquota del 6,9 per mille:
ú per aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e/o assimilate ad essa, secondo il vigente Regolamento comunale, nonché le seconde case che risultano LOCATE.
c) Aliquota del 7 per mille:
ú per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale che risultano NON LOCATE e sue pertinenze.
RITENUTO confermare in € 103.29, anche per l’anno 2009, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da applicare alle unità immobiliari di categoria catastale A1-A8 e A9 che rimangono escluse dalla esenzione di cui al Decreto Legge n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008;
VISTA
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 22.12.2008 dalla relativa commissione consiliare la quale ha espresso PARERE FAVOREVOLE;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal responsabile del servizio tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di determinare come segue, per i motivi esposti in premessa, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009, confermando quelle già in vigore per l’anno 2007 tenuto conto delle più recenti disposizione sopra richiamate:
Aliquota del 6,5 per mille:
ú immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze così come individuate nell’art. 2 del vigente regolamento comunale approvato con atto esecutivo C.C. n. 16/07.
Aliquota del 6,9 per mille:
ú per aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e/o assimilate ad essa, secondo il vigente Regolamento comunale, nonché le seconde case che risultano LOCATE.
Aliquota del 7 per mille:
ú per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale che risultano NON LOCATE.
2. Di confermare, dando atto del rispetto dell’equilibrio di bilancio, in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da applicare alle unità immobiliari di categoria catastale A1-A8 e A9 che rimangono escluse dalla esenzione di cui al Decreto Legge n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008;
3. di inviare al Ministero copia del presente atto, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 3/DPF del 16.04.2003, la quale, richiamando l’art. 52, comma 2 del D. Lgs n. 446/1997, prevede che le deliberazioni relative alla determinazione delle aliquote ICI devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze, al solo scopo di informativa per i contribuenti;
Con separata votazione espressa con le modalità e risultati sopra riportati dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.