DELIBERA C.C. n. 10 del 13.03.2008

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.07 che  differisce al  31 Marzo 2008 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2008;

VISTA la legge 27/12/2006 n° 296 (finanziaria 2007), in particolare il comma 169 dell’art. 1, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette  deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché  entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ”;

VISTO il D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n° 446/1997 ed in particolare l’articolo 59;

VISTA la Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008);

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera di C.C. n. 16/2007

RITENUTO di dover confermare, anche per l’anno 2008, le aliquote già in vigore per l’anno 2007 approvate con deliberazione C.C. n. 16 del 30.03.2007;

ACCERTATA la acquisizione del parere favorevole  in ordine alla  regolarità tecnica di cui all' art.  49  comma 1 , del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000,  che si allegano all'originale e sono riportati in calce alle copie della medesima.

               Con 10 voti favorevoli e  n. 5 astensioni (dei consiglieri di minoranza sigg. Razzi Francesco, Fiorini Dina Maria, Bettocchi Giovanni e Carlone Emanuela  nonché di Ricci Luciano motivata, per quest’ultimo, dal fatto che  per una questione di principio è contrario all’I.C.I.,)

 

DELIBERA

1)         di confermare per l'anno 2008 le aliquote ICI secondo il prospetto di seguito riportato già in vigore anche per l’anno 2007:

·     Aliquota del 6,5  per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, per le sue pertinenze così come individuate nell’art.2 del vigente regolamento comunale approvato con atto esecutivo C.C. n. 73/98; assolvono l’aliquota del 6,5 per mille anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, così come individuate nello stesso art. 2 del suddetto regolamento e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate

·     Aliquota del  6,9 per mille  per aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali così come specificate al punto a) e per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (le seconde case classificate nelle categorie del gruppo A con esclusione della Cat. A/10) che risultino LOCATE;

·     Aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (le seconde case classificate nelle categorie del gruppo A con esclusione della Cat. A/10) purchè risultino NON LOCATE ;

 

            2) Di confermare in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell’equilibrio di bilancio;

           3) di inviare il presente atto alla Direzione Generale locale del Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dell'atto stesso.

Con separata votazione espressa con le modalità e risultati come sopra riportati dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.