OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’I.C.I. E DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/11/2006 che  differisce al  31 Marzo 2007 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2007;

VISTA la legge 27/12/2006 n° 296, in particolare il comma 169, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette  deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché  entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ”;

            VISTO il D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

            VISTO il D.Lgs. n° 446/1997 ed in particolare l’articolo 59;

            RITENUTO di modificare  come segue l’aliquota I.C.I. per l’anno di imposta 2007:

a)      Aliquota del 6,5  per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, per le sue pertinenze così come individuate nell’art.2 del vigente regolamento comunale approvato con atto esecutivo C.C. n. 73/98; assolvono l’aliquota del 6,5 per mille anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, così come individuate nello stesso art. 2 del suddetto regolamento e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate

b)      Aliquota del  6,9 per mille  per aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali così come specificate al punto a) e per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (le seconde case classificate nelle categorie del gruppo A con esclusione della Cat. A/10) che risultino LOCATE;

c)      Aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (le seconde case classificate nelle categorie del gruppo A con esclusione della Cat. A/10) purchè risultino NON LOCATE ;

            RITENUTO confermare, anche per l’anno 2007, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29, dando atto del rispetto dell’equilibrio di bilancio,;

            RICHIAMATO il proprio atto esecutivo n° 73 del 29/12/1998 con cui fu approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

            RITENUTO di approvare, come da proposta del Funzionario Responsabile,  il nuovo testo di Regolamento che modifica solo in parte il testo originario per rendere più chiara l’ applicazione dello stesso e per meglio puntualizzare soprattutto gli artt.  2, 3, 11 e 12;

            VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

            VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle  Finanze n° 3/DPF del 16.04.2003;

            DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 29.03.2007 dalla relativa commissione consiliare la quale ha espresso PARERE FAVOREVOLE;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal responsabile del servizio tributi, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

            DATO ATTO che la minoranza ha preannunciato il proprio voto contrario con la dichiarazione allegata alla precedente deliberazione n.14, pari seduta,  di approvazione del programma annuale e triennale  dei lavori pubblici, alla quale fa riferimento per le motivazioni inerenti il presente atto;

            Con 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari del gruppo di minoranza (Fiorini Dina Maria, Razzi Francesco, Carloni Emanuela, Bettocchi Giovanni) espressi per alzata di mano

 

            DELIBERA

 

 

 

1)      Di  determinare come segue, per i motivi esposti in premessa, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007:

Aliquota del 6,5  per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, per le sue pertinenze così come individuate nell’art.2 del vigente regolamento comunale approvato con atto esecutivo C.C. n. 73/98; assolvono l’aliquota del 6,5 per mille anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, così come individuate nello stesso art. 2 del suddetto regolamento e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate

·        Aliquota del  6,9 per mille  per aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali così come specificate al punto a) e per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (le seconde case classificate nelle categorie del gruppo A con esclusione della Cat. A/10) che risultino LOCATE;

·        Aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (le seconde case classificate nelle categorie del gruppo A con esclusione della Cat. A/10) purchè risultino NON LOCATE ;

 

            2) Di confermare in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

3) Di dare atto del rispetto del disposto di cui all’art. 52 , comma 2°, del D.Lgs. 446/97 così come modificato dal D.Lgs. 30/12/1999, n° 506 nonchè della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° ° 3/DPF del 16.04.2003;

 

            4) Di approvare il nuovo testo del Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili, che modifica solo in parte il testo originario, approvato con atto consiliare n° 73 del 29/12/1998, per rendere più chiara l’ applicazione dello stesso e per meglio puntualizzare soprattutto gli artt.  2, 3, 11 e 12;

            5) di dare atto che il nuovo regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato con deliberazione n° 73/C.C. del 29/12/1998 che si intende abrogato con il presente atto.

 

            Con separata votazione espressa con le modalità e risultati sopra riportati dichiara la presente  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.  n° 267/2000.