DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DI STIA (AR) N. 15 /2005
OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE DEGLI IMMOBILI – I.C.I. - TARIFFE ANNO 2005
LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la Legge n. 311 del 30.12.2004 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - Legge Finanziaria 2005;
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448 che dispone che i termini per deliberare le tariffe dei tributi locali e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2005 deve essere approvato entro il 28 febbraio 2005, come disposto da apposito Decreto-Legge n. 314 in data 30.12.2004 che, presumibilmente, sarà oggetto di dilazione con ulteriori atti;
DATO ATTO che l'amministrazione comunale ha scelto di aumentare a 6,9 l’aliquota prevista al punto A del dispositivo della deliberazione G.C. n. 20 del 6.3.2004 per l’anno 2005 lasciando inalterate le aliquote dei restanti punti;
ACCERTATA la acquisizione del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all' art. 49 comma 1 , del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che si allegano all'originale e sono riportati in calce alle copie della medesima.
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA

    1. di approvare per l'anno 2005 le aliquote ICI secondo il prospetto di seguito riportato:
a)-ALIQUOTA del 6,9 per mille per tutte le CATEGORIE DI IMMOBILI di cui all'art. 2 del D.Lvo n. 504/1992 adibite a qualsiasi uso ad eccezione di quello indicate al successivo punto b);
b)-ALIQUOTA del 7 per mille per le unità immobiliari adibite a abitazioni, possedute in aggiunta all'abitazione principale._(Seconde case classificate nelle categorie catastali del gruppo A con esclusione della categoria A/l0) NON LOCATE;
2) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
3) di confermare, pertanto, la misura della detrazione prevista dall’art. 8 comma 2 del citato decreto e ss. mm. ii. in € 103,29 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4) di inviare il presente atto alla Direzione Generale locale del Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dell'atto stesso.