COMUNE DI SESTINO

PROVINCIA DI AREZZO

ICI 2009

Aliquote di riferimento.

 

 ALIQUOTA BASE ORDINARIA, da applicarsi genericamente a tutti gli immobili collocati nel territorio del Comune di Sestino, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza:

 

6,00 per mille.

 

 

 

ALIQUOTE DIFFERENZIATE

 

- DISPOSIZIONE "1"

 

per le unità immobiliari che risultano di proprietà di soggetti non residenti nel Comune di Sestino (e quindi sostanzialmente identificabili quali seconde abitazioni (o piu’) di soggetti che posseggono la cd. “abitazione principale” in altro  luogo di effettiva residenza anagrafica) vengono definite le seguenti aliquote I.C.I.:

 

-> UNITA’ IMMOBILIARI di proprietà di soggetti non residenti nel Comune di Sestino e sostanzialmente non abitate stabilmente (abitazioni risultanti nella piena ed esclusiva disponibilità del soggetto proprietario):

 

aliquota applicata pari al 6,50 per mille

 

-> UNITA’ IMMOBILIARI  di proprietà di soggetti non residenti nel Comune di Sestino ma occupate, a qualunque titolo, da altri soggetti :

 

aliquota applicata pari al 6,00 per mille

 

- DISPOSIZIONE "2"

 

- per le aree edificabili già urbanizzate, come  individuate  nel

  vigente PIANO REGOLATORE COMUNALE

- per le aree edificabili con piano di lottizzazione regolarmente

  approvato,  e  per  il quale sia stato stipulato e sottoscritto

  apposito  atto  di convenzione, come  individuate  nel  vigente

  PIANO REGOLATORE COMUNALE

aliquota del 6,00 per mille

 

 

- DISPOSIZIONE "3"

per le aree edificabili non ancora lottizzate o urbanizzate, come  individuate  nel  vigente PIANO REGOLATORE COMUNALE

                      aliquota del 7,00 per mille

 

 

- DISPOSIZIONE "4"

per i fabbricati realizzati, e ancora non venduti, da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e di alienazione di immobili, per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori

aliquota del 4,00 per mille

 

 

- DISPOSIZIONE "5"

 

per quanto concerne la detrazione  d’imposta per  l'abitazione principale, rapportata  al  periodo  dell'anno  per  il  quale  si protrae tale destinazione, la stessa viene determinata nella misura di  Euro 103,29.# (pari a Lire 200.000.#),  e  viene  elevata ad Euro 154,94.# (pari a Lire 300.000.#)  per  i nuclei  familiari  con componenti portatori  di  handicap  con  una percentuale di invalidità non inferiore al 74% (debitamente certificata da organi competenti) e con  un  reddito  annuale imponibile,  ai fini  IRPEF, pari ad Euro 10.329,14.#   (Lire 20.000.000.#),   aumentato di Euro 774,69.# (Lire 1.500.000.#) per ogni persona a carico. Tale detrazione di imposta, come disposto dalle recenti normative di legge, deve intendersi applicabile esclusivamente agli immobili di categoria catastale  A/1, A/8 o A/9 adibiti ad abitazione principale del soggetto interessato, con le relative pertinenze (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, locali di deposito permanentemente asserviti all’abitazione principale stessa, anche se accatastati autonomamente con distinta rendita catastale, purche’ vi sia coincidenza nella titolarita’ con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale )), immobili per i quali non è stata stabilita l’esenzione integrale dall’ICI, anche se trattasi appunto di abitazioni principali dei soggetti possessori. E a tale proposito si ricorda che alle cd. “pertinenze” si applica la normativa generale contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile, in base alla quale il loro regime giuridico è quello del bene principale. Per qualificare un immobile come pertinenza, è sufficiente che esistano un rapporto oggettivo di asservimento rispetto al bene principale e la volontà del possessore di adibire la pertinenza a servizio e ornamento dello stesso bene. Invece non ha alcuna rilevanza,  come già detto sopra,  la circostanza che la pertinenza sia dotata di rendita catastale autonoma, e non sia "graffata" catastalmente al bene principale. Ne consegue che cantina, garage, box auto, ecc. sono anch'essi esenti dall'Ici, sebbene separatamente accatastati e acquistati, purché essi siano posti a servizio dell'abitazione principale (e sarà inoltre bene ricordare che, in base alla gerarchia delle fonti, non è consentito all'amministrazione locale di escludere le pertinenze dall'esenzione del pagamento Ici decisa dal Governo il 21 maggio 2008).

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO ECONOMATO E TRIBUTI & SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI*)

SETTORE TRIBUTI: ICI

Regi Fabio