COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

PROVINCIA DI AREZZO

N. 17 - CC

del 29/03/2007

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria [X] – Speciale [ ] – Convocazione Ordinaria [X] – Urgente [ ]

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, D.LGS. 504/92 E SUCC. MODIFICAZIONI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE. DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI (E ULTERIORI DETRAZIONI-ANNO 2007)......

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI.....................

D E L I B E R A

  1. di apportare al Regolamento Comunale Ici le modifiche nei termini che seguono:

 

Articoli Vigenti

Art.4

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze

  1. Ai sensi dell’art.59, primo comma, lettera D) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di una abitazione principale, anche se iscritti distintamente in Catasto, usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa, purché utilizzati dal titolare dell’unità immobiliare o dai suoi conviventi. L’agevolazione è attribuita al massimo a due box o posti macchina per ciascuna unità immobiliare abitativa.

Art.5bis

Fabbricati fatiscenti o inagibili

  1. Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art.59 del D.Lgs. 446/97, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini delle fruizione della riduzione di cui al comma 1 art.8 dei D. Lgs 504/92, come sostituito dall'art.3 comma 55 della Legge n. 662/96, sono definite in base alle vigenti norme edilizie e risultanti dal certificato del competente servizio comunale o autocertificazione.

Art.6

Modalità di versamento

1.Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera L), del D. Lgs. 446/97 i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l’I.C.I. relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento.

 Art.10

Gestione e riscossione.

1. La riscossione in autotassazione è effettuata tramite il Concessionario di Arezzo del Servizio Nazionale di Riscossione, quella derivante da accertamenti può essere effettuata sia tramite il concessionario, sia tramite i versamenti in c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune, o direttamente presso la tesoreria medesima oppure attraverso il sistema bancario

Art.12

Devoluzione quota del gettito.

  1. In relazione a quanto…..

  2. I compensi incentivanti delle prestazioni del personale addetto sui recuperi di imposta ICI per evasione ed elusione, saranno attribuiti in base alle somme effettivamente riscosse e derivanti dalla suddetta attività, secondo la percentuale stabilita in sede di approvazione del bilancio di previsione. I criteri per la ripartizione degli incentivi al personale saranno definiti, in sede di effettiva erogazione, dalla Giunta Comunale, sentite le rappresentanze sindacali dell’Ente

Articoli modificati o soppressi

Art.4

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze

Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un’abitazione principale, anche se iscritti distintamente in catasto, in categorie C2,C6 e C7, usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa, purché utilizzati dal titolare dell’unità immobiliare o dai suoi conviventi. L’agevolazione è attribuita al massimo a due pertinenze per ciascuna unità immobiliare abitativa.

Art.5bis

Fabbricati fatiscenti o inagibili

  1. Dopo il comma 1 .Ai sensi ……sono inseriti i seguenti commi :

  2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria; si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, nel contempo risultino- anche in parte- diroccati, pericolanti e/o fatiscenti;

  3. Determinano inagibilità o inabitabilità del fabbricato o della singola unità immobiliare la presenza di una delle seguenti fattispecie:

    1. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
    2. strutture verticali (muri perimetrali o di confine ) con lesioni gravi che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale
    3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
    4. edifici che per le condizioni di grave fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla deficienza di parti complementari e di finitura ( mancanza o eccessivo deterioramento degli infissi, mancanza di pavimenti e di intonaci, impianti non a norma, ecc) non siano più compatibili all’uso per i quali erano destinati.

  4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili o le singole unità immobiliari il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, o altro miglioramento degli edifici stessi

  5. La riduzione dell’imposta decorre, salvo verifica dell’ente, dalla data indicata nell’ autocertifcazione o certificato comunale di cui al comma 1.

Art.6

Modalità di versamento

soppresso

Art.10

Gestione e riscossione.

  1. L’imposta comunale sugli immobili viene riscossa in due rate di pari importo, determinato in osservanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. In ipotesi di versamento unico da parte del contribuente, la somma deve essere riscossa entro il termine di scadenza della prima rata.

  2. I contribuenti potranno effettuare i versamenti ICI, sia ordinari che derivanti da attività di recupero evasione con le modalità di seguito indicate:

a. mediante bollettino di c/c postale, intestato al Comune di San Giovanni Valdarno;

b. mediante versamento diretto alla Tesoreria comunale, indicando nella causale del versamento l’anno d’imposta e/o l’eventuale atto di accertamento, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale;

c. mediante modello F24 nei casi previsti dalle norma vigenti

d. mediante versamento presso le banche convenzionate con l’ente previa compilazione del bollettino di conto corrente postale;

Art.12

Devoluzione quota del gettito.

  1. In relazione a quanto….(idem).

  2. I compensi incentivanti delle prestazioni del personale addetto sui recuperi di imposta ICI per evasione ed elusione, saranno attribuiti in base alle somme effettivamente riscosse e derivanti dalla suddetta attività, secondo la percentuale stabilita in sede di approvazione del bilancio di previsione. I criteri per la ripartizione degli incentivi al personale saranno definiti, in sede di effettiva erogazione, dal Dirigente del settore competente funzionalmente e gerarchicamente, sentite le rappresentanze sindacali dell’Ente.

 

 

  1. di stabilire le aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2007, nei termini che seguono:

  1. di confermare, per l’anno 2007, la detrazione minima, già prevista per l’anno d’imposta 2006, di €.104,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art.8, comma 2 del D.Lgs. 504/92;

  2. di confermare , per l’anno 2007, la maggior detrazione d'imposta I.C.I, già prevista per l’anno d’imposta 2006, pari a complessivi €.165,27 di cui al comma 3 e successive modificazioni dell'art.8 del Decreto Legislativo n.504 del 30.12.1992 ai contribuenti I.C.I. che risultino proprietari, usufruttuari o titolari di diritto reale della sola abitazione principale e di dimora abituale, come definita dall'art.8 della Legge n.504 del 1992 e possiedono, detratta la quota di reddito IRPEF derivante dall'abitazione per la quale il contribuente richieda la detrazione I.C.I., purché‚ classificata nelle categorie catastali A3, A4, A5 e A6, un reddito lordo, di qualsiasi natura, ancorché‚ non soggetto a dichiarazione, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore rispettivamente:

  1. di stabilire, ai sensi dell’ art. 8 co.2 del Dlgs n. 504/92, la detrazione dell’imposta nelle seguenti misure:

1 € 150,00 per famiglie con tre figli fiscalmente a carico al primo gennaio dell’anno di imposta e con con reddito lordo pro - capite, riferito all’anno precedente, non superiore a € 8.100,00 a condizione che il soggetto passivo di imposta possieda il solo appartamento abitato con rendita catastale non superiore a 600,00 euro ed eventualmente annesso garage/posto macchina/cantina al primo gennaio dell’anno d’imposta e che nessun componente del nucleo familiare possieda altri immobili alla stessa data.

2 € 170,00 per famiglie con quattro figli fiscalmente a carico al primo gennaio dell’anno di imposta e con reddito lordo pro - capite, riferito all’anno precedente, non superiore a € 7.500,00 a condizione che il soggetto passivo di imposta possieda il solo appartamento abitato con rendita catastale non superiore a 600,00 euro ed eventualmente annesso garage/posto macchina/cantina al primo gennaio dell’anno d’imposta e che nessun componente del nucleo familiare possieda altri immobili alla stessa data.

3 190,00 per famiglie con cinque figli fiscalmente a carico al primo gennaio dell’anno di imposta e con reddito lordo pro - capite, riferito all’anno precedente, non superiore a € 7.000,00 a condizione che il soggetto passivo di imposta possieda il solo appartamento abitato con rendita catastale non superiore a 600,00 euro ed eventualmente annesso garage/posto macchina/cantina al primo gennaio dell’anno d’imposta e che nessun componente del nucleo familiare possieda altri immobili alla stessa data.

4 la detrazione in parola si incrementerà di ulteriori € 20,00 per ogni ulteriore figlio fiscalmente a carico fino alla massima detrazione possibile di euro 230, ferme restando la condizioni reddituali pro-capite, di rendita catastale e di proprietà immobiliari di cui al precedente punto 3.

Il soggetto passivo, distintamente per ciascun anno di imposta per poter usufruire della ulteriore detrazione per l’abitazione principale di cui ai punti precedenti dovrà presentare ogni anno, entro il 31.05., autocertificazione nella quale dovrà dichiarare oltre ai propri dati anagrafici e codice fiscale di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione.

6) di stabilire che l’agevolazione di cui al precedente punto 5) non è cumulabile con eventuali diverse agevolazioni per le stesse motivazioni che risultassero riconosciute dal provvedimenti normativi di rilievo nazionale.

7) di stabilire che il soggetto passivo, distintamente per ciascun anno di imposta per poter usufruire della ulteriore detrazione per l’abitazione principale di cui ai punti precedenti dovrà presentare ogni anno, e per l’ annualità 2007 entro il 31.05.2007, autocertificazione nella quale dovrà dichiarare oltre ai propri dati anagrafici e codice fiscale di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione richiesta.