COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

PROVINCIA DI AREZZO

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DLGS 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2005.

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

VISTI

§         gli artt.6 ed 8 del D.Lgs 504/1992, come sostituiti dall’art.3, commi da 53 a 59, della L.662/1996 e succ. modificazioni ed integrazioni, nonché il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazioni C.C. n°69 del 21/12/1998;

§         il combinato disposto degli articoli 54 D.Lgs. 446/97 così come modificato dall’art 53 c.16 Legge 388/2000, e art.151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine al termine ultimo previsto per deliberare le tariffe e le aliquote sui tributi locali;

§         il D.L. 314/04 del 30.12.04, che dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali al 28.02.2005;

§         gli artt.48 e 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, in ordine alla competenza della Giunta Comunale in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali;

§         la deliberazione della Giunta Municipale n° 14 del 29.01.2004

§         la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 17/02/2004 avente ad oggetto: ”Imposta comunale sugli immobili, d.lgs. 504/92 e succ. modificazioni. modifiche al regolamento comunale. presa d'atto e conferma delle aliquote”

 

PRESO ATTO

§         che l’art.6, comma 2, del D.Lgs 504/1992 dispone « l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille…», salvo le deroghe di legge;

§         che l’art.4, comma  1 del D.L. 8 agosto 1996 n° 437 convertito dalla legge 24 ottobre 1996 n° 556 dispone “Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 504/92, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ……”;

 

CONSIDERATO

§         che si ritiene opportuno adottare, anche per l’anno d’imposta 2005, un’aliquota ridotta distinta da quella «ordinaria» relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale;

§         che l’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 2005, intende mantenere un ottimale livello di erogazione alla comunità di pubblici servizi, il quale richiede il costante reperimento di nuove risorse finanziarie. Che tale necessità deve per contro rapportarsi ad una costante riduzione dei trasferimenti erariali;

 

RITENUTO

Pertanto, per l’anno d’imposta 2005:

 

1.      di stabilire un’aliquota ordinaria, nella misura del 7,0 per mille, per immobili, terreni, aree edificabili ed alloggi non locati;

2.      di stabilire un’aliquota ridotta, nella misura del 5,9 per mille, per gli immobili destinati ad abitazione principale o equiparati (art.4 comma 2 regolamento comunale ICI), comprese le relative pertinenze (art.4 comma 1 regolamento comunale);

3.      di confermare la detrazione, per abitazione principale, a  €.104,00;

4.      di confermare la maggior detrazione d'imposta I.C.I., pari a complessivi €.165,27 di cui al comma 2^ e successive modificazioni dell'art.8 del Decreto Legislativo n.504 del 30.12.1992 ai contribuenti I.C.I. che risultino proprietari, usufruttuari o titolari di diritto reale della sola abitazione principale e di dimora abituale, come definita dall'art.8 della Legge n.504 del 1992 e possiedono, detratta la quota di reddito IRPEF derivante dall'abitazione per la quale il contribuente richieda la detrazione I.C.I., purché‚ classificata nelle categorie catastali A3, A4, A5 e A6, un reddito lordo, di qualsiasi natura, ancorché non soggetto a dichiarazione, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore rispettivamente:

§         ad €.  9.780,95 (*), se trattasi di nucleo familiare composto da una sola persona;

§         ad €.11.707,47 (*) se trattasi di nucleo familiare composto da due persone;

§         ad €.12.950,94 (*), se trattasi di nucleo familiare composto da tre persone;

§         ad €.14.636,39 (*)  se trattasi di nucleo familiare composto da 4 o più persone

(*) valori aumentati rispetto all’anno 2004 del 1,60 % pari al tasso programmato di inflazione anno 2005 (Dpef 2005-2008).

Dando atto che le domande per usufruire della maggior detrazione dovranno pervenire al servizio entrate, che svolgerà le necessarie verifiche d’ufficio, entro e non oltre il 31/05/2005.

 

Visto il parere favorevole del Dirigente del settore AA.GG. e Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in base al Decreto del Sindaco n.3 del 22.7.2004;

 

Visto l’art.48 comma 1 del D.lgs 267/2000;

 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

 

D E L I B E R A

 

1)      di stabilire l’aliquota e le detrazioni, relative all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005, nei termini che seguono:

§         nella misura del 5,9 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale, o equiparati (art.4 comma 2 regolamento comunale ICI), comprese le relative pertinenze (art.4 comma 1 regolamento comunale ICI);

§         nella misura del 7,0 per mille per gli altri immobili e terreni ed alloggi non locati;

 

2)      di confermare la detrazione minima, già prevista nel 2004, di  €.104,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art.8, comma 2 del D.Lgs. 504/92;

 

3)      di confermare  la maggior detrazione d'imposta I.C.I, pari a complessivi €.165,27 di cui al comma 2^ e successive modificazioni dell'art.8 del Decreto Legislativo n.504 del 30.12.1992 ai contribuenti I.C.I. che risultino proprietari, usufruttuari o titolari di diritto reale della sola abitazione principale e di dimora abituale, come definita dall'art.8 della Legge n.504 del 1992 e possiedono, detratta la quota di reddito IRPEF derivante dall'abitazione per la quale il contribuente richieda la detrazione I.C.I., purché‚ classificata nelle categorie catastali A3, A4, A5 e A6, un reddito lordo, di qualsiasi natura, ancorché‚ non soggetto a dichiarazione, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore rispettivamente:

§         ad €.  9.780,95 se trattasi di nucleo familiare composto da una sola persona;

§         ad €.11.707,47 se trattasi di nucleo familiare composto da due persone;

§         ad €.12.950,94 se trattasi di nucleo familiare composto da tre persone;

§         ad €.14.636,39 se trattasi di nucleo familiare composto da 4 o più persone

 

4)      di stabilire come termine ultimo per la presentazione delle istanze, volte a poter usufruire della maggior detrazione di cui al comma precedente, la data del 31.05.2005;

 

5)      di autorizzare il Servizio Entrate a compiere gli atti gestionali in merito alle modalità per la presentazione di istanze ovvero di dichiarazioni sostitutive da parte del contribuente finalizzate all’ottenimento di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, in conformità a quanto disciplinato dalla presente deliberazione e dal regolamento vigente.