LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO l'art.1 del D.Lgs 504/1992, che istituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), che ha come presupposto il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato;

 

RICHIAMATI l'art.5, comma 1 e l'art.6 del sopra citato D.Lgs 504/92;

 

VISTO:

- che in base a tali norme è necessario stabilire, con atto deliberativo, la misura dell'aliquota da applicare alla base imponibile, onde determinare l'ammontare dell'imposta ;

- che in base all'art.6,comma2, l'aliquota può essere diversificata, entro i limiti del 4 e 7 per mille, con riferimento a varie tipologie di immobili;

 

VISTO l'art.172, primo comma, lettera E, del D.Lgs 18.08.2000, n°267 il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

 

ATTESO che, in base a quanto disposto dall'art.27, comma 8 della legge n°488 del 28.12.2001, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

DATO ATTO che tale termine è fissato per l'anno 2006 al 31.03.2006  p.v.,come previsto dall’art 1 comma 156 della Legge n. 266 del 23.12.2005;

 

VISTO l'art.42 comma 2 lett. f) del D.Lgs 267/2000 che demanda alla competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

ATTESA pertanto la competenza di questo Organo;

 

VISTO l'art. 58 del citato D.Lgs n°446 del 15.12.1997, recante nuove disposizioni in materia di imposta e detrazioni per le abitazioni principali;

 

VISTI gli artt. 8 del D.Lgs 504/92 e 52 del D.Lgs 446/97 in ordine alla potestà di regolamentare la riduzione del carico impositivo in sede di determinazione delle aliquote e delle detrazioni;

 

RICHIAMATA  la deliberazione  del C.C.  n. 66 del 29.12.1998 avente per oggetto l’approvazione  del regolamento  per l’applicazione dell’I.C.I. (Imposta Comunale Immobili);

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 21  del  02.03.2005 che ha determinato per l'anno 2005: l'aliquota unica  nella misura del 5,8 per mille per l’abitazione  principale e le sue pertinenze e  la detrazione per l'abitazione principale  pari ad € 103,29 ; e del 6,2  per mille l’aliquota sugli altri tipi di immobili e per le aree edificabili ;

 

RITENUTO opportuno  confermare  per l'anno 2006 l'aliquota unica  nella misura del 5,8 per mille per l’abitazione principale e sue  pertinenze,  e la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29, e di  confermare   al 6,2  per mille  l’aliquota   per gli altri tipi di immobili e  per le aree edificabili;

 

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi, ai sensi dell'art.49 del citato D.Lgs 267/00,  all'originale del presente atto;

 

VISTO il  T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n°267;

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1) DI CONFERMARE   nella misura del 5,8 per mille  l'aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) - per l'anno 2006 per l’abitazione principale e sue pertinenze , con applicazione delle detrazioni previste dalla legge per l'abitazione principale, pari a € 103,29,

 

2) DI  CONFERMARE   per gli altri  immobili  e per le aree edificabili  l’aliquota I.C.I.  (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’anno 2006 nella misura del 6,2 per mille;

 

3°) DI INVIARE il presente atto alla Direzione Generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro trenta giorni dall'esecutività dell'atto stesso.

 

4°) DI PUBBLICARE  sulla Gazzetta Ufficiale l'estratto della presente deliberazione.

 

5°) DI DICHIARARE la presente, con successiva votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n°267/2000.

 


Atto di Giunta comunale n. 12 del 02.02.06 COMUNE DI PRATOVECCHIO