Informiamo che per l’anno 2006 con atto della Giunta  Comunale n.148 del 22/11/2005 ai fini dell’imposta Comunale sugli Immobili é stato confermato quanto segue :

 

A)      ALIQUOTA DEL 5,25 °/oo abitazione principale;

B)      ALIQUOTA DEL 7°/oo (per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili );

C)      DETRAZIONE  per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo   103,29;

L’importo della detrazione per abitazione principale pari ad  103,29 viene elevato nei seguenti casi:

1) NUCLEI  FAMILIARI CON DISABILI:

      Devono presentare il verbale della Commissione  in base alla legge 104/92 con gravità.

      Per  i nuclei familiari con reddito imponibile pro-capite:

      -inferiore o uguale a € 3.098,74 verranno esonerati dal pagamento dell’imposta;

      -Compreso tra € 3.098,75 e € 4.131,66 verrà applicata una detrazione pari a € 206,58;

      -Compreso tra € 4.131,66 e € 5.164,57 verrà applicata una detrazione pari a € 180,76;

      2) NUCLEI FAMILIARI CON INVALIDI:

      Percentuale di invalidità uguale o maggiore dell’ 80%

      Per i nuclei familiari con reddito imponibile pro-capite:

-Inferiore o uguale a € 3.098,74 verrà applicata una detrazione pari a € 258,22;

-Compreso tra € 3.098,75 e € 4.131,66 verrà applicata una detrazione pari a € 180,76;

-Compreso tra € 4.131,66 e € 5.164,57 verrà applicata una detrazione pari a € 154,94.

Requisiti ulteriori per l’applicazione delle esenzioni/riduzioni di cui ai punti 1)-2) sono i seguenti:

-Il possesso a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale solo dell’abitazione principale e del garage o box;

-L’immobile di che trattasi sia classificato in A/3 – A/4 – A/5 – A/6;

-Residenza nel Comune di Pian di Scò;

Nella valutazione dei redditi si terrà conto anche delle pensioni di guerra e INAIL.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ,ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari.

D)      ALIQUOTA RIDOTTA DEL 5,25°/oo per abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale con conseguente applicazione della detrazione di € 103,29;

E)      ALIQUOTA RIDOTTA DEL 5,25°/oo per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata;

F)      ALIQUOTA RIDOTTA DEL 5,25°/oo per le pertinenze delle abitazioni principali , anche se distintamente iscritte in catasto. Per pertinenze si intende:il garage o box auto o posto auto,la soffitta,la cantina,che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 500 metri.

 

I benefici di cui ai punti C, D e E sono subordinati alla preventiva presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su moduli forniti dall’Ufficio Tributi, entro il termine di pagamento della prima rata di acconto, pena decadenza del beneficio.