ESTRATTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 27/04/2011
OGGETTO: Determinazione aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno.) 2011 e disposizioni interpretative immobili Cat. F2, Unità collabenti
Il CONSIGLIO COMUNALE
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D E L I B E R A
Di confermare e precisare, per quanto espresso in premessa le sotto elencate aliquote e detrazioni, e disposizioni:
1. Di stabilire nella misura del cinqueequaranta (5,40) per mille l’aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l’anno 2011, al fine di determinare l’ammontare dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
2. Di applicare l’aliquota differente agevolata del cinque (5,00) per mille per le abitazioni principali escluse dall’esenzione di cui al D.L. 93/08 (Cat. A1-A8-A9), comprese le relative pertinenze. Significando che per abitazioni s’intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale “A” escluso la categoria “A10” (uffici) e che per pertinenza s’intende il garage o box o posto auto distintamente iscritti in catasto e classificato nella categoria C06, sono altresì considerate pertinenze gli immobili di categoria C02 (magazzini, locali di deposito) e C7 (Tettoie chiuse o aperte) asserviti all’abitazione principale, resta inteso che la detrazione/esenzione pertinenziale si applica per una sola unità immobiliare in ciascuna Cat. C6-C2-C7, perciò il numero massimo d’unità immobiliari asservite all’abitazione principale non potrà superare le tre unità.
3. Di confermare in €. 103,29 (£. 200.000) la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale non esentata dall’Imposta (Cat. A1-A8-A9)
4. Di applicare l’aliquota differente agevolata del cinque (5,00) per mille per gli immobili costruiti o adattati per le speciali esigenze d’attività industriali e classificati nella categoria catastale D07.
5. Dispone che in caso di area fabbricabile, utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali vigenti nel Comune, su cui insista un fabbricato classificato catastalmente con categoria F2- unità collabente, base imponibile ai fini ICI è l’area fabbricabile.
6. Di dare atto che, ai sensi del 4° comma dell’art. 58 del D. Lgs. n. 446/1997 la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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