Delibera G.M. n. 62 del 22/03/2005
O M I S S I S
1. Di stabilire nella misura del cinqueequaranta (5,40) per mille l’aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l’anno 2005, al fine di determinare l’ammontare dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
2. Di applicare l’aliquota differenziata agevolata del cinque ( 5 ) per mille per le abitazioni principali, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale “A” escluso la categoria “A10” (uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto auto distintamente iscritti in catasto e classificati nella categoria C06, sono altresì considerate pertinenze gli immobili di categoria C02 (magazzini, locali di deposito) asserviti all’abitazione principale.
3. Di confermare in €. 103,29 (£. 200.000) la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
4. Di applicare l’aliquota differenziata agevolata del cinque ( 5 ) per mille per gli immobili costruiti o adattati per le speciali esigenze di attività industriali e classificati nella categoria catastale D07.
5. Di applicare una riduzione pari al 50% riguardo all’imposta dovuta per l’abitazione principale posseduta a titolo di diritto reale da portatore di handicap al 100% con accompagno. Dare atto che tale riduzione opera esclusivamente riguardo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie: A2,A3,A4,A5,A6,A7, con esclusione delle pertinenze distintamente iscritte in catasto. Per ottenere l’agevolazione il contribuente o chi per esso dovrà inviare apposita comunicazione, all’Ufficio ICI, corredata di idonea documentazione comprovante l’invalidità.
6. Di dare atto, che la presente deliberazione revoca e sostituisce in ogni sua parte la precedente delibera n. 226 del 28/12/2004.
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