IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art.1 comma 169 della legge
PRESO atto del Decreto del Ministero dell'Interno del
VISTO il Decreto del Ministero dell’ Interno del
VISTO l’art.1 comma 156 della legge
CONSIDERATO CHE:
- l’articolo 77 bis comma 30 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa smaltimento rifiuti;
- il Decreto
- in base al predetto decreto, sono escluse dalla esenzione le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli);
- l’esenzione è estesa anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal Regolamento Comunale ICI vigente alla data di entrata in vigore del Decreto 93/2008;
DATO ATTO che per l’esercizio 2011 non si prevedono modificazioni di aliquote e di detrazione per l’abitazione principale (quest’ultima applicabile alle fattispecie non soggette ad esenzione ex lege), rispetto a quanto stabilito per l’esercizio 2010;
RITENUTO opportuno di confermare per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni già deliberate per l’anno 2010 con delibera di C.C. n. 14 del
VISTA la delibera di G.C. n. 12 del
Richiamato il contenuto del Regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato con delibera di C.C. n. 60 del
ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in forma scritta nell'originale e riportati in calce per estratto nelle copie del presente atto;
CON VOTAZIONE _________ FAVOREVOLE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO
DELIBERA
1. di riconfermare per l’anno 2011 le aliquote ICI deliberate per l’anno 2010 come di seguito indicato:
- ALIQUOTA RIDOTTA 6 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale ed appartenenti alla fattispecie non soggetta ad esenzione disposta per legge (abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 tipologia case signorili, ville, castelli);
- ALIQUOTA ORDINARIA 7 per mille per aree edificabili e le altre tipologie di immobili non rientranti nella casistica di applicabilità dell’aliquota ridotta;
2. di confermare anche per l’esercizio 2011 la detrazione per abitazione principale nella misura di € 114,00 ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs n. 504/92 da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alla fattispecie non soggetta ad esenzione disposta per legge (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) ;
3. di demandare alla competenza del Responsabile dell’Ufficio Tributi ogni adempimento conseguente all’adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene allegata con la relazione previsionale e programmatica 2011/2013, al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2001/2013 da approvarsi entro i termini di legge.
5. di dare atto che a decorrere dal
con successiva e separata __________ favorevole votazione, data l'urgenza, espressa per alzata di mano
DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.