NOVITA’

COMUNE  di  MONTEVARCHI

Servizio Entrate

Versamento dell’ICI ordinaria anno 2010

 

 

 

 

I soggetti interessati dal pagamento dell’ICI  ordinaria per l’anno 2010 scadente rispettivamente:

► il giorno 16 Giugno 2010 - (acconto)

► il giorno 16  dicembre 2010 - (saldo)

possono utilizzare le seguenti forme  di pagamento:

 

 

Tramite modello F24

 

Tramite bollettino di

Conto corrente postale n. 96215462

 

Di seguito vengono sintetizzate  le modalità operative per ogni fattispecie:

 

Utilizzo dell’F24:

 

·        L’operazione è completamente GRATUITA sia per il contribuente che per l’Ente beneficiario delle somme;

·        Il contribuente può effettuare il versamento presso qualsiasi sportello bancario o postale dell’intero territorio nazionale;

·        E’ possibile compensare il debito ICI con eventuali crediti di imposte statali;

·        E’ possibile versare con un unico modello l’ICI dovuta a più Comuni di località diverse (fino a 4);

·        E’ possibile effettuare versamenti telematici utilizzando i servizi on-line dell’agenzia delle entrate, ottenendo direttamente la quietanza elettronica.

I codici necessari per la compilazione sono i seguenti:

Codice Ente – F656 (Comune di Montevarchi)

Codice 3901 – ICI abitazione principale

Codice 3902 – ICI terreni agricoli

Codice 3903 – ICI aree fabbricabili

Codice 3904 – ICI  altri fabbricati

 

Utilizzo del bollettino postale:

 

Il nuovo conto corrente dedicato alla riscossione dell’ICI ordinaria è il numero   96215462. -   intestato a Comune di Montevarchi  - ICI ORDINARIA

I bollettini  già intestati sono messi a disposizione gratuitamente dall’Ente comunale sia presso il servizio URP (Via Isidoro del Lungo n. 34) oppure presso il palazzo municipale (ufficio accoglienza/informazioni – piano terra)

Il costo del servizio è di  € 1,10  per ogni bollettino utilizzato, con la riduzione ad € 0,77 per i soggetti passivi di età anagrafica da 70 anni e superiori.

 

ALIQUOTE   

·          terreni agricoli.............…........... ……………………………..…………………………..….….….     7 per mille

·          aree fabbricabili.............................……………………………..…………………………………        7 per mille

·          altri fabbricati....................………... ………………………….…………………………..…....…..    7 per mille

·          abitazioni a disposizione…………………………………………………………….………….......     7   per mille

·          abitazioni locate ai soggetti di cui alla L.R. 96/1996………………………..........................….…...   5   per mille

·          immobili soggetti a interventi  di cui all'art.1 comma 5 L. n. 449/97......................................….…   5   per mille

·          abitazioni locate ai soggetti in  esecuzione alla L. n. 392/78 ……………………………………..….                5   per mille

·          Abitazioni concesse in uso gratuito

(per i soli casi  in cui è previsto l’assoggettabilità ad ICI…………..………………………….…………..                5,4 per mille

·          abitazione principale

(per i soli casi in cui è prevista l’assoggettabilità ad ICI) .... ..................................................................     5,4 per mille

 

Per l’anno 2010  rimangono invariate le aliquote, le detrazioni e le maggiori detrazioni   stabilite dall’Amministrazione Comunale  per l’anno 2008.

 

AREE EDIFICABILI

 

In data 18/02/2010  il Consiglio Comunale ha deliberato  il nuovo strumento urbanistico – (pubblicato nel BURT in data 03/03/2010).

Vedi anche delibera C.C. N.104 DEL 22.12.2009, IN SINTESI:

  1. Di integrare l’articolo 13 del vigente regolamento per l’Imposta Comunale sugli Immobili che disciplina le “abitazioni concesse in suo gratuito”  estendendo i benefici  previsti dallo stesso articolo sia al proprietario che all’usufruttuario dell’immobile ( tale beneficio deve, pena la preclusione, essere evidenziato nelle "annotazioni" a mezzo DICHIARAZIONE ICI  - Modello Ministeriale )

  1. Di inserire l’articolo 18 nel Regolamento ICI:  

L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n.504 del 15/121992, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore;

 

  1. di stabilire l’aliquota ICI agevolata del 4 per mille per gli immobili ove vengono svolte attività non commerciali sia da parte dei soggetti  indicati  all’art. 73, comma primo, lettera c) che da parte di soggetti diversi, in tutte le ipotesi in cui non è applicabile l’esenzione. Tale aliquota agevolata del 4 per mille spetta al proprietario, all’usufruttuario o comunque al soggetto passivo dell’imposta a condizione che le unità  immobiliari siano destinati all’esercizio di attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, quali: attività senza scopo di lucro, di tipo assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e a quelle indicate nell’art. 16 lettera a) della legge 20/5/1985, n.222. Inoltre occorre che il soggetto passivo ICI eserciti direttamente nell’immobile  una attività non commerciale agevolata oppure conceda in comodato gratuito l’immobile ad un terzo soggetto (pubblico o privato)  affinché vi si svolga effettivamente un’attività agevolabile.

    Tale aliquota agevolata non è applicabile alle aree edificabili ed ai terreni agricoli.

L’agevolazione di cui trattasi verrà riconosciuta a condizione dell’effettivo utilizzo dell’immobile per le menzionate attività svolte senza scopo di lucro e nella sua correlata destinazione in via principale di attività non profit, sia rilevabile non solo dallo statuto ma anche dai dati contabili e adempimenti fiscali cui sono sottoposti i soggetti che vi operano;

  I suddetti    soggetti, beneficiari della  aliquota del 4 per mille, dovranno presentare la  DICHIARAZIONE ICI  riportando nel campo delle “annotazioni” gli elementi necessari per dimostrare il possesso dei requisiti, analoga dichiarazione dovrà essere presentata per la perdita dei requisiti;

Sul Sito del Comune sono consultabili tutte le informazioni ed i documenti relativi all'I.C.I.