OGGETTO :
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I.C.I. - Imposta Comunale Immobili –
modifica al vigente regolamento comunale. |
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
· l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il D.Lgs . n. 504/92 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
Visto in particolare l’art.3 comma 53 e seguenti della Legge n.662 del 23/12/1996 con il quale si modifica il D.Lgs.n.504/92 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l’art.58 del D.Lgs.n.446/97;
Visto l’art.8 del D.Lgs.n.504/92 e successive modificazioni nel quale si prevede la possibilità, da parte del Consiglio Comunale, di deliberare un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale in aggiunta alle 200.000 previste dalla norma;
Preso atto inoltre di quanto disposto dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 che attribuisce la potestà regolamentare alle Province ed ai Comuni, per le proprie entrate, anche tributarie;
Premesso che l’ICI, imposta comunale sugli immobili, è stata regolata negli anni dai seguenti atti deliberativi:
· Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/1999 avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili”
· Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 20/03/1999 avente ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione aliquote anno 1999 ed aumento ulteriore detrazione per l’abitazione principale”
· Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2000 avente ad oggetto: “Imposta Comunale sugli immobili - Determinazione aliquote anno 2000 ed aumento ulteriore detrazione per l’abitazione principale ”
· Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 12/02/2001 I.E. avente ad oggetto: “I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili - Determinazione delle aliquote per l’anno 2001.”
· Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 09/03/2001 avente ad oggetto: “Imposta Comunale sugli immobili – ICI anno 2001: Detrazione per l’abitazione principale”
· Delibera della Giunta Comunale n. 20 del 17/01/2002 I.E avente ad oggetto: “ICI - Imposta Comunale sugli immobili – Conferma per l’anno 2002 delle aliquote vigenti per l’anno 2001”
· Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2002 I.E. avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) - Modifiche”
· Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27/3/2003 I.E. avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I).- Modifiche ed integrazioni decorrenti dall’anno 2003. Approvazione aliquote per l’anno 2003”
· Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29/03/2004 I.E. avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I).- Modifiche ed integrazioni sulle maggiori detrazioni decorrenti dall’anno 2004”.
Dato atto che ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi comunali coincide con la data di approvazione del bilancio di previsione;
Ravvisata l’opportunità di prevedere un aumento della maggiore detrazione per l’abitazione principale in relazione a particolari situazioni di carattere sociale, pari al tasso di inflazione programmato (1,6%);
Evidenziato inoltre che, applicando il principio della semplificazione amministrativa gli adempimenti dei contribuenti per la presentazione della modulistica necessaria ad ottenere le riduzioni d’imposta e /o agevolazioni presenta attualmente varie scadenze : 30/06 – 20/12 – 31/12 si ritiene opportuno uniformare le scadenze stesse al fine di agevolare il compito ai contribuenti per gli adempimenti di propria competenza;
VISTO INOLTRE l’art. 7 del regolamento comunale approvato con deliberazione CC n. 9 del 26/02/1999 che espressamente recita:
“Ai sensi dell’art. 6 della legge 448/98 il comune si avvale della facoltà di non procedere al recupero dell’imposta sugli immobili per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità; ciò a decorrere dal termine previsto per l’iscrizione in catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità”
PRESO ATTO degli interventi legislativi nonché dell’azione intrapresa dell’Amministrazione come sotto specificato:
Dato atto del dibattito verificatosi durante l’esame del presente atto, allegato in calce al verbale originale;
Preso atto del parere della Commissione ______________ espresso nella seduta del _______;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere del Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.n.267 del 18 agosto 2000;
Con voti ___________, resi per alzata di mano,
“Ai sensi dell’art. 6 della legge 448/98 il comune si avvale della facoltà di non procedere al recupero dell’imposta sugli immobili per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità; ciò a decorrere dal termine previsto per l’iscrizione in catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità”
Delibera ici 2005
ALLEGATO A
Comune di Montevarchi
Servizio Entrate
FAMIGLI NUMEROSE:
A)Famiglia con 4 persone........ ... € 46,48 (quindi 103,29 + 46,48= 149,77)
Famiglia con 5 persone........ ... € 77,47 (quindi 103,29 + 77,47= 180,76)
Famiglia con 6 persone .... …… € 123,95 (quindi 103,29 + 123,95= 227,24)
Famiglia oltre le 6 persone ……€ 25,00 per ogni ulteriore componente
( quindi 123,95+25=148,95 per 7 persone; 123,95+50=173,95 per 8 persone etc….) con i seguenti limiti :
A1) a condizione che il reddito imponibile lordo pro capite non sia superiore a € 8.815,29=;
(anziché € 8.676,47 dell’anno 2004)
A2) a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale (comprensivo del 5% in aumento) superiore a:
€ 650,74= per le famiglie con 4 persone € 723,04= per le famiglie con 6 persone
€ 686,89= per le famiglie con 5 persone
Famiglia oltre le 6 persone …€ 25,00 di incremento per la rendita catastale per ogni ulteriore componente (quindi 723,04+25 = 748,04 per 7 persone; etc…)
ed inoltre costituisca l'unico fabbricato di proprietà della famiglia.
Non rientrano nel numero dei fabbricati posseduti le eventuali pertinenze od accessori, mentre eventuali terreni di proprietà della famiglia non devono superare l’imponibile IRPEF di € 103,29=;
B)
Famiglie composte integralmente da pensionati....€ 92,96
(quindi 103,29 + 92,96= 196,25)
con i seguenti limiti di applicazioni:
B1) a condizione che il reddito imponibile lordo pro capite da pensione non sia superiore a € 8.815,29 (anziché € 8.676,47 dell’anno 2004) e costituisca l'unico reddito di tutti i componenti della famiglia escluso quello dell'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori;
B2) a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale superiore a € 650,74= (comprensivo del 5% in aumento) e costituisca l'unico fabbricato di proprietà della famiglia.
Non rientrano nel numero dei fabbricati posseduti le eventuali pertinenze od accessori, mentre eventuali terreni di proprietà della famiglia non devono superare l’imponibile IRPEF di € 103,29=;
C)
Famiglie – che non rientrano nei casi A e B - con reddito imponibile lordo pro capite non superiore a € 6.296,64 (anziché € 6.197,48 ) = € 123,95 (quindi 103,29 + 123,95= 227,24)
con i seguenti limiti di applicazione
C1) a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale superiore a € 650,74= (comprensivo del 5% in aumento) e costituisca l'unico fabbricato di proprietà della famiglia.
Non rientrano nel numero dei fabbricati posseduti le eventuali pertinenze od accessori, mentre eventuali terreni di proprietà della famiglia non devono superare l’imponibile IRPEF di € 103,29=;
MODIFICA PROPOSTA:
Tale maggior detrazione viene concessa a seguito di regolare istanza presentata entro il 31 Dicembre DI OGNI ANNO.
Modalità di presentazione delle istanze:
ALIQUOTE I.C.I. – anno 2005
· terreni agricoli.............…................ …………. 7 per mille
· aree fabbricabili.........................……..……… 7 per mille
· altri fabbricati....................………......... …….. 7 per mille
· abitazione principale…..................……....…. 5,9per mille
· abitazioni a disposizione, non locate
o non cedute in comodato o in uso (*).…...... 7 per mille
( * ) per abitazioni non locate o non cedute in comodato o in uso si intende l’immobile che,
ai fini IRPEF, ha una rendita catastale aumentata di un terzo.
· abitazioni locate ai soggetti
di cui alla legge Regionale n.96/96. ....….…...5 per mille
Per avere diritto a tale agevolazione dovrà essere presentata apposita comunicazione indirizzata al
Servizio Tributi del Comune (entro il 31/12 di ogni anno)
· abitazioni soggette a interventi
di cui all'art.1 comma 5 L. n. 449/97......….… 5 per mille
Per avere diritto a tale agevolazione dovrà essere presentata apposita comunicazione indirizzata al
Servizio Tributi del Comune (entro il 31/12 di ogni anno)
Tale beneficio economico può essere applicato alle unità immobiliari oggetto di detti interventi
per la durata massima di 3 anni dall’inizio dei lavori.
· abitazioni locate ai soggetti in esecuzione alla legge 431/98
nonché della legge, n. 392/78 ……………… 5 per mille
Per avere diritto a tale riduzione d’aliquota dovrà essere presentato, entro il 31/12 di ogni anno,
copia del contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi dell’art.2, comma 3
legge 9/12/98, n.431, o stipulato in base alla legge 392/1978, oltre ad apposita comunicazione
indirizzata al servizio Tributi del Comune
Modalità di presentazione delle istanze: