COMUNE DI CORTONA (AR)
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 31 MARZO 2008
ALIQUOTE ICI ANNO 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
D E L I B E R A
- di stabilire per l'anno 2008, per le ragioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I:
1) aliquota 5,7 per mille:
a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
b) in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
c) in favore di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari il cui alloggio posseduto a titolo di proprietà o usufrutto è considerato direttamente adibito ad abitazione principale a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;
d) per le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale;
2) aliquota 6 per mille: aree fabbricabili;
3) aliquota 7 per mille:
a) per gli immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazione principale;
b) per tutte le altre fattispecie imponibili;
4) detrazione per l’abitazione principale: 130,00 euro;
5) possono usufruire – in luogo della detrazione di cui al punto 4) - della detrazione di 200,00 euro per l'abitazione principale i seguenti soggetti che si trovano in una delle tre situazioni di cui alla lettera a), b), c) e che rispettano le condizioni di cui alle lettere d) ed e):
a) ultrasessantacinquenne che viva solo e che percepisca un reddito non superiore a quello della pensione minima INPS;
b) ultrasessantacinquenne il cui nucleo familiare, composto da due o più persone, abbia un reddito cumulato non superiore a quello di due pensioni minime INPS;
c) ultrasessantacinquenne non autosufficiente, portatore di invalidità al 100% debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto all'indennità di accompagnamento, ed il cui nucleo familiare percepisca un reddito pari a quello previsto alla lettera b) o alla lettera a) nel caso in cui viva solo; nel calcolo del reddito di cui alla presente lettera non si considera l'indennità di accompagnamento;
d) i componenti del nucleo familiare devono risultare possessori a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale della sola abitazione principale, del pertinenziale garage o box e di eventuali terreni agricoli il cui reddito (reddito domenicale più reddito agrario) non superi la somma di 155,00 euro annue lorde, ovvero di immobili accessori (categoria catastale C/6 in uso proprio diversi dalla seconda casa, con rendita catastale non superiore a 362,00 euro
e) l'immobile per cui viene richiesta la maggiore detrazione ICI deve essere classificato nelle categorie catastali A/3 e A/4;
- di stabilire che le richieste dei benefici di cui sopra devono essere fatte dai soggetti interessati, compilando un apposito modulo, recapitandolo al Comune entro e non oltre la scadenza della prima rata ICI (16 giugno). In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del Comune, il soggetto passivo ICI dovrà ottemperare al pagamento dovuto entro e non oltre i sette giorni dal ricevimento della risposta del Comune, decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni e gli interessi moratori previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- di dare atto che con legge 244/2007, articolo 1 comma 5, è stata disciplinata un’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- di dare mandato all’Ufficio Tributi del Comune di adottare i necessari provvedimenti al fine di dare idonea informazione ai cittadini;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del D. Lgs. 267/2000, con n. 13 voti favorevoli e n. 5 contrari (Meoni, Santiccioli, Rossi, Milani, Bianchi) espressi per alzata di mano dai n. 18 consiglieri presenti e votanti.